Catasto – Pieni poteri ai comuni
Con l’approvazione del Dpcm (non ancora approvata dal Consiglio dei Ministri) i comuni avranno 90 giorni di tempo per comunicare all’agenzia del territorio le modalità con cui vogliono esercitare le funzioni catastali; entro i successivi 90 giorni dovrà essere sottoscritta la convenzione tra il comune e l’Agenzia del territorio. Il provvedimento specifica alcuni vincoli tecnici e dimensionali sulla base dell’intesa che l’Anci dovrà siglare con l’Agenzia del Territorio.
L’assunzione delle funzioni catastali sarà possibile solo per quei comuni con una popolazione non inferiore agli 80.000 abitanti. I requisiti dimensionali sono calcolati in base ad una media pesata: numero di unità immobiliari X 50 + popolazione residente X 40 + numero di particelle Catasto terreni non transitate al Catasto fabbricati X 10.
I comuni potranno optare per una delle tre aggrazioni di funzioni in base ai vari gradi di complessità.
- Primo livello. Consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale con servizi di visura; certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati; aggiornamento della banca dati dael Catasto mediante la valutazione delle richieste di variazione dei dati amministrativi.
- Secondo livello. Verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto Fabbricati e del Catasto Terreni; confronto degli atti di pertinenza del comune, delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento e segnalazione degli esiti dell’Agenzia del Territorio per la definizione dell’aggiornamento del catasto fabbricati.
- Terzo livello. Oltre alle funzioni espresse nel secondo livello si aggiungono la definizione dell’aggiornamento della banca dati catastale sulla base di adempimenti d’ufficio.