Acquistare un immobile in costruzione
Comprare un appartamento in fase di costruzione presenta due vantaggi molto rilevanti. Il primo è la possibilità di adattare l’abitazione alle proprie esigenze, decidendo la suddivisione degli spazi interni e i materiali utilizzati per le finiture (infissi, pavimenti, tipi di sanitari eccetera). Il secondo è che le case di nuova costruzione sono concepite in modo da adattarsi pienamente alle esigenze dei nostri giorni:
sono tagliate senza spreco di spazi, sono predisposte alle nuove tecnologie, costa meno riscaldarle e per anni non avranno bisogno di ristrutturazione.
Tuttavia in termini di consegna dell’immobile bisognerà essere un po’ elastici in quanto spesso i tempi indicati nei preliminari non vengono rispettati a causa di diversi fattori tra cui, varianti in corso d’opera che allungano i tempi burocratici, maltempo che impedisce le rifiniture degli esterni…
Fino a qualche anno fa l’acquisto di una casa in costruzione era ben poco tutelato in Italia. Poi è intervenuto il decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122, in attuazione della legge delega n. 210/2004, che ha finalmente posto una serie di protezioni per il consumatore:
1) una garanzia fideiussoria, rilasciata da una banca o da una compagnia di assicurazione, sulle somme via via anticipate da chi acquista.;
2) una polizza danni di durata decennale che copre i “vizi” gravi dell’immobile, anche quelli “occulti”, cioè quelli che non è possibile rilevare al momento dell’acquisto;
3) infine alcune prescrizioni su come devono essere fatti il compromesso e il rogito di compravendita.
Si è anche è operato per ammorbidire, a favore degli acquirenti, le norme a tutela dei creditori della ditta fallita: il mutuo contratto per l’edificazione del palazzo va, appena possibile, frazionato appartamento per appartamento, l’ipoteca iscritta va cancellata non appena le rate sono pagate, sono posti limiti alla revocatoria del rogito e il candidato acquirente ha diritto di prelazione sull’immobile posto all’asta giudiziaria, all’ultimo prezzo raggiunto.
Il decreto elenca nell’articolo 6 una lunga serie di clausole e di allegati da inserire nel preliminare di acquisto e nel rogito. Tra essi:
a) la descrizione dell’immobile e di tutte le sue pertinenze di uso esclusivo oggetto del contratto;
b) gli estremi di eventuali convenzioni stipulate con il Comune e l’elencazione dei vincoli previsti;
c) le caratteristiche tecniche della costruzione, con particolare riferimento alla struttura portante, alle fondazioni, alle tamponature, ai solai, alla copertura, agli infissi ed agli impianti;
d) i termini massimi di esecuzione della costruzione, anche eventualmente correlati alle varie fasi di lavorazione;
e) l’indicazione del prezzo complessivo da corrispondersi in danaro o il valore di ogni altro eventuale corrispettivo, i termini e le modalità per il suo pagamento, la specificazione dell’importo di eventuali somme a titolo di caparra; ll prezzo va pagato con bonifici bancari o versamenti diretti su conti correnti bancari o postali indicati dalla parte venditrice e alla stessa intestati o da altre forme che siano comunque in grado di assicurare la prova certa dell’avvenuto pagamento;
f) gli estremi della fideiussione;
g) l’eventuale esistenza di ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo sull’immobile con la specificazione del relativo ammontare, del soggetto a cui favore risultano e del titolo dal quale derivano, nonché la pattuizione espressa degli obblighi del costruttore a esse connessi e, particolare, se tali obblighi debbano essere adempiuti prima o dopo la stipula del contratto definitivo di vendita;
h) gli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta se non ancora rilasciato, nonché di ogni altro titolo, denuncia o provvedimento abilitativo alla costruzione;
i) l’eventuale indicazione dell’esistenza di imprese appaltatrici con la specificazione dei relativi dati identificativi.
Inoltre, per quanto attiene al capitolato, prevede che contenga:
-le caratteristiche dei materiali da utilizzarsi, individuati anche solo per tipologie, caratteristiche e valori omogenei, nonché l’elenco delle rifiniture e degli accessori convenuti fra le parti;
-gli elaborati del progetto in base al quale è stato richiesto o rilasciato il permesso di costruire o l’ultima variazione al progetto originario, limitatamente alla rappresentazione grafica degli immobili oggetto del contratto, delle relative pertinenze esclusive e delle parti condominiali.
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sto comprando casa dalla ditta costruttrice. vorrei sapere l’iva del 4 °/° dovuta per l’agevolazione per la prima casa, come va versata all’impresa edile e come va segnata sul rogito. se il valore della casa e di € 180.000,00 e l’iva e di € 7.200,00 sul rogito come va trascritta e la fattura che mi deve rilasciare l’impresa come va impostata. grazie del vostro aiuto. N.B.: il commento lo potete pubblicare sul Website che volete. con ossequi Roberto de Cillis