Cos’è il mutuo?
Il mutuo è un contratto reale, in passato era denominato come prestito di consumazione, perché la cosa data in prestito passa in proprietà del mutuatario, con facoltà di consumarla e con l’obbligo di restituire successivamente con altrettante cose della stessa specie e qualità. Normalmente oggetto del mutuo sono cose fungibili e consumabili. Caso tipico è il prestito di denaro, però può anche riguardare altre beni. Il mutuo può avere ad oggetto anche un bene fungibile non consumabile, quando siano prestate cose che non interessano nella loro individualità, ma soltanto per la loro consistenza in numero e misura.
Quando siano mutate cose diverse dal denaro e la restituzione in natura sia divenuta impossibile o notevolmente difficile, la legge ammette la restituzione del corrispondente valore in denaro (1818). Il mutuo è contratto traslativo che ha come effetto il passaggio immediato della proprietà. Secondo la concezione tecnica-giuridica il mutuo è un contratto unilaterale.
Nel mutuo l’aspetto economico ha sempre una sua importanza in quanto al mutuo si applica un rimedio che è proprio dei contratti cioè la risoluzione per inadempimento. L’art. 1820 ammette la risoluzione del contratto a domanda del mutuante se il mutuatario non paga gli interessi.
Secondo l’art 1819 al mutuante è concessa la possibilità in caso che il mutuatario non paghi una sola delle rate di obbligarlo alla restituzione immediata dell’interro ammontare del mutuo.
Quindi il mutuo si ha con la restituzione di cose della stessa specie o qualità, però se il mutuo è di denaro, il contratto è naturalmente oneroso poiché comporta l’obbligo di corrispondere gli interessi sulla somma ricevuta, gratuito, se il mutuo ha ad oggetto; salvo patto contrario, chi ha ricevuto a prestito una somma deve corrispondere anche gli interessi denominato mutuo feneratizio. Gli interessi legali sono del 3%, a meno che non sia stato stabilito un tasso diverso, se per caso però il tasso è superiore a quello legale è necessario l’atto scritto.