Edilizia economica e popolare, Legge 167/1962

Case popolariRiportiamo di seguito il testo della legge 18 aprile 1962 n. 167 sull’edilizia di tipo economica e popolare:
1. I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di Provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare nonché alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.

Tutti gli altri Comuni possono procedere, con deliberazione del Consiglio comunale, alla formazione del piano.

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, può, con un suo decreto, disporre la formazione del piano nei Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente, nonostante invito motivato da parte del Ministro stesso, quando se ne ravvisi la necessità e, in particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

a) che siano limitrofi ai Comuni di cui al primo comma;

b) che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;

c) che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o turismo;

d) che abbiano un indice di affollamento secondo i dati ufficiali dell’Istituto centrale di statistica, superiore a 1,5;

e) nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario;

f) nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane superiore all’8 per cento.

Più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di zona consortile ai sensi della presente legge.

La Regione può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di corsorzi obbligatori fra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili.

2. Qualora nel termine di 180 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge o, nei casi di cui all’art. 1, terzo comma, dalla comunicazione del provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, il Comune non abbia deliberato il piano, il Prefetto, salvo il caso di proroga concessa dal Ministro su richiesta del comune, provvede alla nomina di un commissario per la formazione del piano.

Il commissario è tenuto a compilare il piano entro i 180 giorni dalla data del decreto di nomina e a portarlo entro i successivi 30 giorni a conoscenza del Consiglio comunale.

3. L’estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell’edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato.

Le aree da comprendere nei piani sono, di norma, scelte nelle zone destinate ad edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, con preferenza in quelle di espansione dell’aggregato urbano.

Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali insistono immobili la cui demolizione o trasformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del piano.

Ove si manifesti l’esigenza di reperine in parte le aree per la formazione dei piani in zone non destinate all’edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, o si renda comunque necessario apportare modifiche a questi ultimi, si può procedere con varianti agli stessi. In tal caso il piano approvato a norma della presente legge costituisce variante al piano regolatore.

Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone riservate all’edilizia economica e popolare ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma di fabbricazione il quale è compilato a norma dell’articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed è approvato a norma dell’articolo 8 della presente legge.

I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano regolatore soltanto adottato e trasmesso ai competenti organi per l’approvazione. In tali ipotesi il piano delle zone suddette, approvato con le modalità di cui al comma precedente, è vincolante in sede di approvazione del piano regolatore.

4. Il piano deve contenere i seguenti elementi:

a) la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, nonché ad edifici pubblici o di culto;

b) la suddivisione in lotti delle aree, con l’indicazione della tipologia edilizia e, ove del caso, l’ubicazione e la volumetria dei singoli edifici;

c) la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future.

5. Il progetto del piano è costituito dai seguenti elaborati:

1) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000, contenente le previsioni del piano regolatore, ovvero, quando questo non esista, le indicazioni del programma di fabbricazione, con la precisa individuazione delle zone destinate all’edilizia popolare;

2) planimetria in scala non inferiore ad 1:2.000, disegnata sulla mappa catastale e contenente gli elementi di cui all’art. 4;

3) gli elenchi catastali delle proprietà comprese nel piano;

4) il compendio delle norme urbanistiche edilizie per la buona esecuzione del piano;

5) relazione illustrativa e relazione sulle previsioni della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l’attuazione del piano.

6. Entro cinque giorni dalla deliberazione di adozione da parte del Consiglio comunale, il piano deve essere depositato nella segreteria comunale e rimanervi nei dieci giorni successivi.

Dell’eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico mediante avviso da affiggere all’albo del Comune e da inserire nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonché mediante manifesti.

Entro venti giorni dalla data di inserzione nel Foglio annunzi legali, gli interesiati possono presentare al Comune le proprie opposizioni.

Nello stesso termine stabilito per il deposito nella segreteria comunale, il sindaco comunica il piano anche alle competenti Amministrazioni centrali dello Stato, ove esso riguardi terreni sui quali esistano vincoli paesistici, artistici o militari o che siano in uso di dette Amministrazioni.

Le Amministrazioni predette devono trasmettere al Comune le loro eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione.

7. Decorso il periodo per le opposizioni e osservazioni, nonché il termine di trenta giorni di cui all’ultimo comma del precedente art. 6, il sindaco, nei successivi trenta giorni, trasmette tutti gli atti, con le deduzioni del Consiglio comunale sulle osservazioni ed opposizioni presentate, al provveditore regionale alle opere pubbliche.

8. I piani sono approvati dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la sezione urbanistica regionale, se non comportano varianti ai piani regolatori vigenti e se non vi sono opposizioni od osservazioni da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Qualora il piano comporti varianti al piano regolatore ovvero vi siano opposizioni od osservazioni da parte dei Ministeri di cui al comma che precede, il provveditore regionale alle opere pubbliche, riscontrata la regolarità degli atti, li trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento, al Ministero dei lavori pubblici con una relazione della sezione urbanistica regionale. In tal caso i piani sono approvati dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Con gli stessi provvedimenti di approvazione dei piani di cui ai due commi precedenti sono decise anche le opposizioni.

Il decreto di approvazione di ciascun piano va inserito per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed è depositato, con gli atti allegati, nella segreteria comunale a libera visione del pubblico.

Dell’eseguito deposito è data notizia, a cura del sindaco, con atto notificato nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano stesso, entro venti giorni dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale.

Le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, o costituiscono adeguamento delle previsioni del piano ai limiti ed ai rapporti di cui all’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono approvate con deliberazione del consiglio comunale. La deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell’articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

9. I piani approvati ai sensi del precedente art. 8 hanno efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Per giustificati motivi l’efficacia dei piani può, su richiesta del Comune interessato, essere prorogata, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per non oltre due anni.

L’approvazione dei piani equivale anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti.

L’indicazione nel piano delle aree occorrenti per la costruzione di edifici scolastici sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di idoneità preveduta dall’art. 8 della legge 9 agosto 1954, numero 645.

Le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione a norma degli articoli seguenti, per i fini di cui al primo comma dell’art. 1.

10. I Comuni ed i Consorzi, di cui all’art. 1, ultimo comma, possono riservarsi l’acquisizione, anche mediante esproprio, fino ad un massimo del 50 per cento delle aree comprese nel piano, e sono autorizzati a cederne il diritto di superficie o a rivenderle, previa urbanizzazione e fatti salvi i diritti dei proprietari, a norma del successivo art. 16, ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche o popolari.

Il prezzo di cessione deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto o dell’indennità di esproprio, maggiorato delle spese sostenute per la realizzazione degli impianti urbanistici, tenendo conto, inoltre, della destinazione e dei volumi edificabili.

Le rimanenti aree edificabili possono essere richieste per la costruzione di case popolari:

a) dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni;

b) dall’Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato e dagli Istituti autonomi per le case popolari;

c) dall’I.N.A.-Casa;

d) dalle Società cooperative per la costruzione di case popolari a favore dei propri soci;

e) dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;

f) dagli enti morali, dagli enti e dagli istituti che costruiscono case popolari da assegnare in locazione o con patto di futura vendita, non aventi scopo di lucro.

Gli enti indicano al sindaco o al presidente del Consorzio le aree che intendono scegliere e l’entità delle costruzioni che sulle stesse intendono eseguire, entro il mese di novembre di ogni anno.

11. Entro il primo bimestre di ogni anno, in relazione al fabbisogno di aree per le costruzioni da parte degli enti indicati nel precedente articolo 10 e per i servizi di carattere generale di cui al successivo art. 19, tenendo conto delle aree già prescelte dal Comune o dal Consorzio per l’esecuzione del proprio programma e per l’utilizzazione, ai fini del primo comma dell’articolo 10, delle aree di cui all’art. 16, sulle quali i proprietari abbiano richiesto di costruire in proprio case popolari, viene compilato, tenendo conto dell’esigenza del coordinato utilizzo delle aree, l’elenco delle aree che si intendono acquistare o espropriare da parte degli enti stessi.

Nel caso di piano comunale, l’elenco è compilato da una Commissione presieduta dal Sindaco e composta:

a) di due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza;

b) del capo dell’Ufficio tecnico comunale;

c) dell’ingegnere capo dell’Ufficio del genio civile o di un suo delegato;

d) del presidente dell’Istituto autonomo provinciale per le case popolari o di un suo delegato;

e) di un rappresentante dell’I.N.A.-Casa.

Nel caso di piano consorziale, la composizione della Commissione rimane invariata, per quanto riguarda le lettere c) d) ed e). I membri di cui alle lettere a) e b) si ripetono per ciascun Comune, aderente al Consorzio. Il presidente di questo presiede la Commissione.

Potranno essere sentiti gli enti indicati nell’art. 10.

12. L’indennità di espropriazione delle aree è determinata dall’Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall’articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

L’Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al sindàco l’indennità fissata.

In aggiunta all’indennità, è contemporaneamente corrisposta al proprietario espropriato, per ogni anno e frazione di anno calcolata ad anno intero compresi tra la data di approvazione del piano e la data del decreto di esproprio, una somma pari al 2 per cento dell’importo medio degli indennizzi o, mancanza, dei prezzi di acquisto, rispettivamente liquidati o pagati, per metro quadrato, per le espropriazioni o gli acquisti effettuati nella zona, ai sensi della presente legge, in ciascuno di tali anni o frazioni di anno.

13. Il Prefetto comunica la richiesta di espropriazione e la indennità determinata ai proprietari interessati i quali entro il perentorio termine di trenta giorni possono dichiarare di essere disposti ad un accordo bonario sull’indennità stessa. Tale dichiarazione è dal Prefetto comunicata all’ente al quale l’area è stata destinata.

14. Qualora nel termine indicato nell’art. 13, non sia intervenuta dichiarazione di accordo bonario o questo non sia stato seguito dall’atto di cessione, il Prefetto, ricevuta la prova dell’avvenuto deposito dell’indennità di espropriazione in misura pari a quella indicata nell’art. 12, emette immediatamente il decreto di espropriazione.

Qualsiasi contestazione concernente l’indennità di espropriazione non interrompe il corso della espropriazione stessa e non ne impedisce gli effetti. L’azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di notificazione del decreto di espropriazione.

15. Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio e, in genere, ogni altra azione esperibile sulle aree soggette ad espropriazione non possono interrompere il corso di questa né impedirne gli effetti.

Pronunciata l’espropriazione, tutti i diritti dei terzi, compresi quelli di uso civico si trasferiscono, ad ogni effetto, sulla indennità di espropriazione.

16. I proprietari delle aree comprese nei piani approvati ai sensi della presente legge e non destinate nei piani stessi agli usi previsti dall’articolo, 4, lettere a) e c), possono, entro il mese di novembre di ogni anno, presentare domanda al sindaco di costruire direttamente, sulle aree stesse, fabbricati aventi caratteristiche di abitazione di tipo economico o popolare.

Il sindaco concede la licenza di costruzione su parere conforme della Commissione di cui all’art. 11, richiesto ai fini del coordinato utilizzo delle aree comprese nei piani, e sempre che non sussistano prevalenti esigenze degli enti indicati nell’art. 10.

I progetti debbono essere preventivamente approvati dall’Ufficio del genio civile, al quale spetta di accertare che le costruzioni siano di tipo economico o popolare.

Le spese per le opere di urbanizzazione primaria, di cui all’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono a carico dei proprietari, in proporzione al volume edificabile consentito, e devono essere rimborsate al Comune all’atto della concessione della licenza edilizia.

Il Comune ha la facoltà di affidare l’esecuzione delle opere stesse ai proprietari, con le modalità e per l’importo di spesa relativo da stabilirsi in sede di stipulazione della convenzione prevista all’articolo 18, quarto comma.

Nella convenzione sopracitata è, inoltre, determinata la quota delle spese relative alle opere di urbanizzazione secondaria, posta a carico dei proprietari, in proporzione al volume edificabile consentito.

17. I proprietari che si avvalgono delle disposizioni dell’art. 16 devono iniziare le costruzioni entro centoventi giorni dalla data di comunicazione dell’ottenuta licenza e ultimarle entro il biennio dall’inizio della costruzione.

L’accertamento dell’inizio e della ultimazione delle costruzioni è effettuato dagli Uffici del genio civile.

Qualora le costruzioni non siano iniziate nel predetto termine di centoventi giorni, le aree relative sono destinate ad acquisti od espropriazioni secondo le norme della presente legge, ma il prezzo di acquisto o l’indennità sono corrisposte al proprietario con una riduzione del 10 per cento a titolo di penale.

L’ammontare della penale è versato al Comune direttamente dall’acquirente o espropriante ed è impiegato dal Comune per l’acquisto o l’esproprio delle aree a norma della presente legge e per l’esecuzione delle aree di cui al successivo art. 19.

Qualora i lavori siano stati iniziati ma non ultimati nei termini di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro per i lavori pubblici promuove l’espropriazione della costruzione per completarla e destinarla alle categorie di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640.

Il prezzo di espropriazione della parte costruita non può superare l’ammontare dell’indennizzo calcolato, per l’espropriazione dell’area, ai sensi dell’articolo 12, oltre, per le eventuali addizioni, la minor somma tra lo speso ed il migliorato.

I termini di cui al primo comma del presente articolo possono essere congruamente prorogati dalla Commissione di cui all’art. 11, qualora si tratti di costruzione destinata ad alloggi del proprietario dell’area e per la quale il proprietario stesso abbia fatto richiesta di fruire dei benefici di cui alle leggi vigenti sull’edilizia economica o popolare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le costruzioni effettuate sulle aree cedute dai comuni a norma del primo comma dell’art. 10.

18. L’Ufficio del genio civile esercita la vigilanza sulle costruzioni di cui agli artt. 16 e 17 per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge: qualora ne constati l’inosservanza ordina l’immediata sospensione dei lavori, con riserva dei provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni.

In caso di contravvenzione all’ordine di sospensione si applicano le sanzioni prevedute dall’art. 41, lettera b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

La dichiarazione di abitabilità dei fabbricati di cui al presente articolo è rilasciata previa presentazione al Comune di un certificato dell’Ufficio del genio civile attestante che la costruzione eseguita è conforme al progetto vistato ai sensi del primo comma.

Per i primi dieci anni dalla data del rilascio della dichiarazione di abitabilità, gli alloggi di cui è ammessa la costruzione a norma dell’articolo 16 possono essere dati in locazione per un canone annuo stabilito in apposita convenzione con il Comune e rapportato al costo di costruzione dell’alloggio più le corrispondenti quote del valore dell’area, nella misura determinata dall’Ufficio tecnico erariale ai sensi dell’articolo 12, e dell’importo delle spese per le opere di urbanizzazione primaria, a carico del proprietario ai sensi dell’articolo 16, ultimo comma. Il costo di costruzione dell’alloggio e l’importo delle opere di urbanizzazione primaria sono stabiliti nella stessa convenzione, la quale deve essere stipulata con il Comune prima della concessione della licenza edilizia. La convenzione deve essere trascritta a cura del proprietario ed è ammessa ai benefici dell’articolo 20, primo e secondo comma.

19. I comuni sono obbligati a provvedere, con priorità rispetto ad altre zone, alla sistemazione della rete viabile, alla dotazione dei necessari servizi igienici e all’allacciamento alla rete dei pubblici servizi delle zone incluse nei piani, utilizzate dagli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell’edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie.

20. Salve le agevolazioni tributarie consentite dalle vigenti disposizioni, gli atti di acquisto o di espropriazione di cui agli artt. 13 e 14 della presente legge sono sottoposti a registrazione a tassa fissa e le imposte ipotecarie sono ridotte al quarto.

Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Qualora le aree acquistate o espropriate non possano, per qualsiasi ragione, essere utilizzate dagli enti per i fini della presente legge o siano lasciate senza uso per un periodo di cinque anni dall’acquisto, si incorre nella decadenza dai benefici fiscali previsti dal presente articolo.

180 pensieri riguardo “Edilizia economica e popolare, Legge 167/1962

  • 7 Ottobre 2008 in 09:44
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    volevo sapere, acquistando una area della zona peep e senza contributi da parte dello stato o regione o quantaltro, si possono costruire appartamenti superiori ai 110 mq.
    Se il piano del comune lo prevede.
    Grazie cordiali saluti

    Rispondi
  • 7 Ottobre 2008 in 10:09
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    Buongiorno Alvisio, in relazione alla collocazione dei nuclei familiari è necessario che gli alloggi abbiano una superficie utile che non sia al di sotto dei 45 metri quadri e non superiore ai 110. In genere il limite dei 110 mq è essenziale per usufruire dei benefici stabiliti dalla Legge, ma per sicurezza devi controllare il regolamento comunale del tuo Comune e girare il quesito al responsabile dell’Urbanistica del tuo Comune.
    saluti

    Rispondi
  • 17 Gennaio 2009 in 18:59
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    Buongiorno.
    In relazione alla legge su aree PEEP, nel caso di acquisto di immobile (appartamento), quali sono i rischi che si possono correre se mancano ancora degli anni alla scadenza del vincolo di prelazione del Comune? E come ci si può svincolare?
    Dovrei acquistare un immobile di 13 anni vincolato alla prelazione, c’è una percentuale sul costo immobile? E ci sono rischi anche dopo lo svincolo?
    Infine, quali iniziative dovrei prendere per cautelarmi da qualsiasi problema e in modo tale che diventi un immobile di mia proprietà come un altro non in zona PEEP?
    Grazie mille della sua risposta.
    Cordiali saluti,
    Monica

    Rispondi
  • 19 Gennaio 2009 in 11:26
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    Buongiorno Monica, l’unica cosa da fare è leggere la Convenzione stipulata tra il Comune e la cooperativa che si è occupata della costruzione degli alloggi. Nella convenzione troverai le risposte in quanto ogni area peep ha un suo “regolamento” specificato appunto in questa convenzione, in genere, per potersi “svincolare” bisogna fare domanda al Comune che provvederà a rispondere se è possibile riscattare il terreno e nel caso, ti chiederà un corrispettivo. In questo caso tu potrai divenire proprietaria anche del terreno e non solo del diritto di superficie.
    saluti

    Rispondi
  • 26 Marzo 2009 in 08:59
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    15 anni fa ho comprato un appartamento collegato alla legge 167/1962. ora ho la possibilità di venderlo per comprarne un’altro che mi sta di fronte alla mia palazzina anch’esso costruito in base a quella legge. ci possono essere dei problemi? grazie tante. saluti.

    Rispondi
  • 26 Marzo 2009 in 11:08
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    No Danilo, non ci sono particolari problemi, basta che tu legga attentamente la convenzione stipulata anni fa con il Comune e tu ti attenga a quelle regolamentazioni.
    saluti

    Rispondi
  • 7 Maggio 2009 in 18:20
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    buongiorno, desidero sapere quale/i indici ISTAT utilizzare per calcolare il valore attuale di un immobile del 1999 in edilizia convenzionata. Il Comune non riesce a darmi informazioni precise. Il rogito parla di indice ISTAT, ma non dice quale. Esiste una legge, documento ufficiale a cui far riferimento? sto per cedere le mie quote della case al mio ex-consorte ma non ci troviamo d’accordo sul prezzo. Ci dobbiamo presentare in tribunale con dati precisi e circostanziati. Potete aiutarmi?

    Rispondi
  • 8 Maggio 2009 in 09:33
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    Buongiorno Iolanda, il Comune deve assolutamente darle questa informazione, dovrebbe già essere indicato nella Convenzione stipulata a suo tempo.
    saluti

    Rispondi
  • 11 Maggio 2009 in 18:04
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    Buongiorno, io abito in una casa su area peep, vorrei sapere se è possibile costruire un porticato nel giardino nella parte posteriore. Di quanto può essere la copertura massima consentita rispetto alla metratura del giardino? Devo richiedere permessi particolari?
    Grazie

    Rispondi
  • 12 Maggio 2009 in 10:38
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    Buongiorno Ivan, dovrà chiedere il permesso a costruire come per tutte le altre abitazioni e non è detto che sia possibile la costruzione di coperture ancorate al terreno.
    saluti

    Rispondi
  • 17 Maggio 2009 in 23:38
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    Salve. Abito a Roma, in un appartamento in affitto in una zona limitrofa al centro. Ho saputo che in un’area da anni abbandonata proprio dietro a dove abito verranno costruiti degli appartamenti in base alla L. 167. Come fare per acquistarne uno? A chi rivolgersi? O meglio, quando il costruttore inizia le opere gli appartamenti futuri sono già stati assegnati oppure ci si può rivolgere al costruttore stesso per l’acquisto? Grazie e scusate l’ignoranza ma non avendo mai avuto la possibilità di acquisto sentendo ora parlare di edilizia popolare mi auguro che sia popolare anche il prezzo!

    Rispondi
  • 19 Maggio 2009 in 09:46
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    Buongiorno Tiziana, devi informarti innanzi tutto presso il tuo Comune, loro ti comunicheranno le modalità per poter accedere all’acquisto dell’alloggio in edilizia popolare.
    saluti

    Rispondi
  • 26 Maggio 2009 in 22:13
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    Sto per acquistare in periferia di Roma un appartamento per il quale, apprendo da poco dall’agenzia immobiliare, esiste il vincolo di prelazione del Comune. Sono preoccupata anche se l’agenzia mi dice che il 50% delle case a Roma sono costruite in base alla legge 167, che il Comune quasi mai ne chiede il riscatto, che l’attuale proprietario depositera’ al momento del rogito la somma corrispondente all’eventuale importo che potrebbe venire richiesto per il riscatto, e che non e’ possibile chiedere di potersi “svincolare” in quanto, trattandosi di un condominio, la maggior parte dei condomini non e’ disposta a sborsare cifre a questo scopo. In caso dovessi rivendere l’appartamento in futuro, avrei facolta’ di poterlo fare?
    Grazie infinite per una cortese risposta e cordiali saluti.

    Rispondi
  • 27 Maggio 2009 in 12:01
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    Buongiorno AnnaMaria, il tema che ci proponi è stato affrontato più volte nei nostri commenti, non ci sono difficoltà nel vendere o acquistare immobili costruiti in edilizia popolare, ma, rispetto alle normali compravendite ci sono dei requisiti soggettivi che gli acquirenti devono obbligatoriamente rispettare per poter accedere all’acquisto e dei requisiti oggettivi sull’immobile; per questi ultimi dovrai controllare, prima di stipulare un’impegnativa all’acquisto, la convenzione stipulata tra il Comune e la ditta o cooperativa costruttrice, là sono indicati tutti i parametri necessari anche nel caso di rivendita degli alloggi. Nel tuo caso ci sembra di capire che tu non andrai ad acquistare la proprietà del terreno che rimane al comune, ma solo il diritto di superficie che in genere è di 99 anni e rinnovabile per altri 99.
    saluti

    Rispondi
  • 30 Maggio 2009 in 10:39
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    Mi trovo in circostanza di dover calcolare una rivalutazione del valore di immobile costruito in cooperativa dove lo Statuto prevede che vengana applicato il coeff. di rivalutazione ottenuto dalla media tra indici istat(facilmente reperibile) e quello del costo di costruzione di fabbriati di tipo economico-popolare. Questo secondo indice non riesco a reperirlo, anche perche mi risulta che non trattasi di indice ma di dato annualmente determinato dal singolo comune.
    Potetet aiutarmi in merito. Grazie.

    Rispondi
  • 11 Giugno 2009 in 22:04
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    Nel 2005 ho aquistato presso il tribunale di Pisa un appartamento in area pepp naturalmente a mia insaputa perchè sia la perizia di stima che l’avviso di vendita non riportavano il prezzo di partenza d’asta e di aggiudicazione molto piu superiore a quello imposto dal comune.
    Nel rivendere l’inmobile il comune mi dice di poterlo vendere solo al prezzo imposto da loro, a sua volta il giudige delle esecuzioni immobiliari mi dice di poterlo vendere al valore di mercato cosi sta passando il tempo e nessuno sa dirmi di preciso come stanno le cose.

    grazie a tutti e rimango in attesa di una risposta
    grazie.

    Rispondi
  • 12 Giugno 2009 in 00:42
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    Gentile Bruno la preghiamo innanzi tutto di scrivere in un italiano corretto perchè, oltre al tempo nel rispondere, non possiamo perderne altro nel correggere le domande.
    Scrivere in modo semplice, con una grammatica ed una punteggiatura corretta richiede lo stesso tempo…

    Rispondi
  • 12 Giugno 2009 in 11:57
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    Gentile Bruno, lei deve richiedere una copia della convenzione stipulata a suo tempo dal Comune con la cooperativa che ha costruito l’immobile, lì sono indicati eventuali vincoli di prezzo di rivendita, altrimenti la contrattazione potrà essere libera.
    saluti

    Rispondi
  • 15 Giugno 2009 in 12:29
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    Salve!! Mi sapreste dire quanto costa un mq di edilizia economica e popolare??? Sto preparando l’esame di Estimo e una delle domande del prof. è questa.
    Grazie mille per l’aiuto.

    Rispondi
  • 25 Giugno 2009 in 18:55
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    Nel 2004 ho acquistato un appartamento a Roma in legge 167/62 in diritto di proprietà ; se trascorsi i 5 anni volessi venderlo avrei dei vincoli sul prezzo?
    Secondo alcuni Notai per venderlo a valore di mercato devono passare 20 anni dalla stipula (se in diritto di proprietà) mentre ,stranamente, in diritto di superficie pare non ci sia nessun vincolo.Vi risulta?

    Rispondi
  • 26 Giugno 2009 in 11:01
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    Buongiorno Simone, la risposta la trovi nella Convenzione che ha stipulato il Comune con la Cooperativa edilizia.
    saluti

    Rispondi
  • 1 Luglio 2009 in 23:01
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    Buongiorno!
    4 anni fa ho acquistato un appartamento in cooperativa. Nel frattempo mi son dovuta trasferire e ora sono costretta a rivendere. Sapete dirmi se il vincolo del prezzo imposto dal Comune per le tali abitazioni è di 5 anni o di più? Le opinioni sembrano assai discordanti, alcuni mi hanno addirittura detto che il vincolo è di 20 anni!
    Grazie per il vostro aiuto.
    Marta

    Rispondi
  • 2 Luglio 2009 in 15:26
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    Buongiorno Marta, deve solamente controllare cosa c’è scritto sulla convenzione che ha stipulato la cooperativa con il Comune. Se non possiede una copia di questa convenzione, si rivolga alla cooperativa o la richieda al Comune
    saluti

    Rispondi
  • 6 Luglio 2009 in 13:17
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    Buongiorno,vista la mia incompetenza riguardo la legge 167,gradirei sapere quali sarebbero i vantaggi sull’acquisto di abitazioni in legge 167 dato che ne vorrei acquistare una ma il prezzo mi sembra più di mercato.Gazie per la vostra attenzione

    Rispondi
  • 16 Luglio 2009 in 19:56
    Permalink

    Vorrei cortesemente sapere se una casa acquistatata in edilizia convenzionata in proprietà può essere venduta, dopo quanti anni, a chi, a quale prezzo e se è obbligatorio venderla a distanza di anni dal rilascio della licenza di abitabilità. Grazie

    Rispondi
  • 17 Luglio 2009 in 12:29
    Permalink

    Buongiorno Anna, la risposta la trovi nei tanti commenti precedenti, comunque, per riassumere, le case ad edilizia convenzionata possono essere rivendute solo dopo 5 anni dall’acquisto e solo ed esclusivamente a persone che hanno tutte le caratteristiche soggettive per poter usufruire dell’agevolazione. Questo in linea generale, poi, tutto dipende da cosa è scritto sulla convenzione e sul contratto con il quale ti è stato assegnato l’alloggio.
    saluti

    Rispondi
  • 4 Agosto 2009 in 10:30
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    Buongiorno,
    venticinque anni fa, mi sono iscritto ad una cooperativa, per la costruzione di un immobile in zona PEEP a Grosseto.
    La Cooperativa è fallita, ed alla vendita all’asta, fatta dal Tribunale, gli stessi soci hanno riacquistato lo stesso stabile tramite un’altra cooperativa, che per statuto non è a scopo di lucro, faccio notare che il tribunale ha ripulito l’immobile da ogni pendenza.
    Il Comune, non si è inserito nel fallimento, ma da tre anni, ci ha intimato di pagare il terreno e saporitamente.
    Infatti, il Comune a suo tempo è stato chiamato in causa dai proprietari del terreno, ed a nostra insaputa, si è accordato per una cifra molto alta, non certo da zona PEEP.
    Così, oltre al terreno, ci fa pagare anche le spese sostenute per il tribunale, per gli avvocati, e come se non bastasse, ci ha caricato anche di alti interessi.
    Non è finita qui, ci sta facendo pagare circa 20.000 mq, di terreno, ed a noi ce ne da neppure la metà, inoltre, nel restante terreno, doveva fare delle opere pubbliche, che non sono a tutt’oggi state eseguite, in più, da poco abbiamo saputo, che sta vendendo una parte di questo terreno a privati ,per la costruzione di due palazzine; tutto questo a nostre spese.
    Chiedo se sia normale una cosa simile.
    Intanto, faccio notare che l’acquisto all’asta, è stato abbastanza oneroso e quindi non certo da zona PEEP, in più dovendo pagare così tanto il terreno, averlo saputo, la maggiorparte di noi soci, avrebbe fatto altre scelte.
    Non so infatti, quali vantaggi abbiamo avuto, anzi solo svantaggi.
    Ho chiesto informazioni al mio notaio, ad alcuni avvocati, ed alla stessa ultima Cooperativa che ne risponde in solido,
    e tutti danno la stessa risposta, non dobbiamo pagare.
    Il Comune però dice : o pagate o si va in causa.
    Attendo da qualche esperto in materia, qualche buona notizia
    sul da farsi.
    Cordiali salti
    Gianfranco
    Grosseto04/08/2009

    Rispondi
  • 4 Agosto 2009 in 11:08
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    Buongiorno Gianfranco, la situazione necessiterebbe un’esamina approfondita, pertanto, alla luce delle informazioni che ci ha dato, non siamo purtroppo in grado di darle nessun consiglio.
    saluti

    Rispondi
  • 12 Agosto 2009 in 00:32
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    Vorrei sapere, ho acquistato una casa da un imprenditore che a sua volta aveva stipulato la convenzione con il comune, ma cosa a mio avviso strana, Lui ha acquistato il terreno da un privato, sembra che sia stata costruita in zona Peep, (99 anni), perchè innanzi tutto alla fine mi è costata quasi al prezzo normale di mercato, se avendola acquistata in zona Peep come 1^ casa posso affittarla avendo la residenza, ma lavorando in un’altra città, e fra quanto posso venderla’
    Grazie

    Rispondi
  • 20 Agosto 2009 in 22:33
    Permalink

    Salve,

    Sono i procinto di comprare casa e ne sto guardando varie alcune delle quali appartengono alla categoria popolare.

    Ci sono dei rischi che potrei correre?

    Grazie.

    Ciao.

    Rispondi
  • 24 Agosto 2009 in 17:03
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    Salve Nico, si dovrà documentare approfonditamente sulla serietà della cooperativa costruttrice che dovrà essere conosciuta e referenziata nella zona.
    saluti

    Rispondi
  • 22 Settembre 2009 in 12:30
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    Buongiorno,
    ho eriditato una casa a San Donato Milanese relativa alla legge 167, e mi dicono che per venderla a libero mercato devo attendere 30 anni, è possibile???? perchè nelle Vostre risposte leggo che i tempi possono variare da 5 anni a 20 anni.
    Per arrivare ai 30 anni me ne mancherebbero ancora 8.

    Grazie per la Vostra cortese risposta, cordiali saluti.

    Rispondi
  • 23 Settembre 2009 in 09:39
    Permalink

    Buongiorno Rosangela, lei deve controllare sulla convenzione stipulata a suo tempo tra il Comune e la Cooperativa, se non la trova tra i suoi documenti, si dovrà recare all’ufficio preposto del Comune ove si trova l’immobile.
    saluti

    Rispondi
  • 28 Settembre 2009 in 11:46
    Permalink

    Buongiorno,
    io e mio marito abbiamo acquistato nel 2003 un appartamento con edilizia convenzionata.
    A maggio di quest’anno (rogito già in mano nostra) abbiamo acquistato il terreno perchè il Comune ci ha dato questa opportunità.
    Ora vorremmo vendere la casa ma sappiamo che il prezzo di vendita comunque deve essere imposto o deciso o valutato dal CIMEP.
    Mio marito ha telefonato al CIMEP i quali gli hanno comunicato che è il nostro Comune che ci deve dire il prezzo, insomma si passano la “palla” uno con l’altro.
    Chi ci deve dire il prezzo reale di vendita?
    Vogliamo fare le cose in maniera trasparente ed onesta.

    Grazie per la cortese risposta che vorrete darmi

    Distinti saluti

    Rispondi
  • 28 Settembre 2009 in 16:06
    Permalink

    Buongiorno Simona, il prezzo imposto dovrà dirvelo il Comune.
    saluti

    Rispondi
  • 28 Settembre 2009 in 16:56
    Permalink

    come faccio ad attribuire il giusto valore di mercato ad un immobile edificato con l’ex legge 167?

    Rispondi
  • 29 Settembre 2009 in 09:36
    Permalink

    Buongiorno Antonio, deve rivolgersi al Comune ove è situato l’immobile.
    saluti

    Rispondi
  • 5 Ottobre 2009 in 23:12
    Permalink

    Salve,
    noi dovremmo acquistare un appartamento legato da una convenzione con il comune per atto a rogito notarile eseguito il 4 dicembre 1981 che prevede il diritto di superficie fissato in 99 anni ed ulteriori prescrizioni riguardanti reddito,residenza nel comune o in uno dei comuni del bacino di utenza e di non essere titolare del diritto di proprietà o di usufrutto.Noi purtroppo non soddisfiamo queste prescrizioni.Noi volevamo chiederLe:
    – Gli attuali proprietari possono richiedere al comune,
    pagando eventuali costi,l’eliminazione di tutte queste prescrizioni?

    in attesa di una Sua risposta
    Cordiali Saluti

    Rispondi
  • 16 Ottobre 2009 in 13:44
    Permalink

    Salve, nel 2005 ho acquistato un locale commerciale in grosseto su area peep, ho saputo che il prezzo doveva essere correlato al prezzo della compraventita fatta tra il primo acquirente e la ditta costruttrice.
    Premetto che io sono il secondo proprietario dell’immobile.
    Adesso come faccio a sapere se quello che ho pagato era giusto oppure no? e se non era giusto in che misura posso rivalermi sul veditore di quest’ultimo?

    Grazie e buona giornata.
    Davide Pulina Grosseto.

    Rispondi
  • 30 Ottobre 2009 in 12:11
    Permalink

    Vorrei sapere se un immobile ricadente in un pdz 167 convenzione del 25 settembre 1986 in diritto di superficie è rivendibile ed a quale prezzo. L’immobile è stato dichiarato abitabile nel 1993. Nella convenzione non c’è scritta la durata, sono scritte le modalità (difficili da adottare) per la determinazione del prezzo di cessione dell’alloggio:
    a) costo dell’area calcolato sulla base del costo delle espropriazioni in vigore al momento della cessionre;
    b) costo delle opere di urbanizzazione pagate al comune per la concessione dell’area in diritto di superficie;
    c) costo di costruzione determinato ai sensi della legge 457 art 3 lettera n e successive modificazioni vigenti al momento della cessione;
    d)maggiorazione dei costi di cui alla lettera c per spese generali, comprese quelle di preammortamento, progettazione e finanziamento sostenute.
    Grazie per la Vostra cortese risposta che vorrete darmi. Luigi

    Rispondi
    • 4 Novembre 2009 in 17:38
      Permalink

      Buongiorno Luigi, dovrà rivolgersi al Comune ove è sito l’immobile e chiedere a loro il prezzo imposto per la vendita. saluti

      Rispondi
  • 3 Novembre 2009 in 15:36
    Permalink

    Desidererei sapere se per rivendere il mio immobile, acquistato con legge 167 e con rogito notarile effettuato in data 03 dicembre 2005, devono passare 5 anni dalla data del rogito notarile oppure 5 anni dalla data di consegna dell’abitazione.Inoltre vorrei sapere in quali casi è possibile vendere anticipatamente l’abitazione. Grazie e distinti saluti.

    Rispondi
    • 4 Novembre 2009 in 13:01
      Permalink

      Non è possibile rivendere questo immobile se non sono trascorsi 5 anni dal rogito notarile. saluti

      Rispondi
  • 18 Novembre 2009 in 16:37
    Permalink

    Salve,
    ho acquistato un appartamento su carta da un agenzia immobiliare con la legge 167. Il terreno, dove sarà costruito l’immobile, sarà di proprietà degli acquirenti e non con diritto di superfice a 99 anni. Vorrei sapere se è giusto pagare la provvigione all’agenzia immobiliare visto che si tratta di edilizia agevolata?
    Saluti

    Rispondi
    • 18 Novembre 2009 in 18:34
      Permalink

      Il fatto che l’immobile sia edilizia agevolata non influisce minimamente sul lavoro dell’agenzia alla quale spetta il compenso di mediazione. saluti

      Rispondi
  • 29 Novembre 2009 in 12:19
    Permalink

    Buon giorno, ho acquistato il mio appartamento nel 1995 con legge 167 in quanta avevo tutti i requisiti per farlo. Oggi devo rivenderlo, chi acquista deve avere gli stessi requisiti che avevo io? Tra cui l’obbligo prima casa? Grazie.

    Rispondi
  • 30 Novembre 2009 in 13:04
    Permalink

    Salve, a marzo 2008 ho stipulato il preliminare di compravendita per un appartamento in edilizia P.E.P.P con l’impresa costruttrice. Al rogito, entro l’anno,dovrò pagare l’adeguamento ISTAT, per ora calcolato con l’indice noto del 2008. Vorrei sapere come calcolare il coefficiente moltiplicativo dell’imponibile per conoscere l’importo da pagare. Grazie e saluti

    Rispondi
  • 7 Dicembre 2009 in 14:21
    Permalink

    Buongiorno, sto per acquistare un immobile costruito su lotto edificabile situato all’interno del piano di zona 167 (peep). Tale terreno è stato acquistato dall’impresa costruttrice da un privato che a sua volta aveva stipulato apposita convenzione con il Comune. In questo caso il sottoscritto acquistando dall’impresa avrà soltanto il diritto di superficie o sarò anche proprietario della superficie? Se il costruttore ha già provveduto a svincolarsi con il Comune da quale atto lo posso capire? Grazie in anticipo. Alberto

    Rispondi
    • 7 Dicembre 2009 in 17:52
      Permalink

      buongiorno Alberto dovrà controllare sull’atto di acquisto del suo venditore e comunque chieda direttamente a chi le sta vendendo l’immobile se lei acquista un diritto di proprietà o un diritto di superficie. saluti

      Rispondi
  • 14 Dicembre 2009 in 23:24
    Permalink

    Sono socio di una cooperativa edilizia che ha ottenuto in diritto di proprietà un suolo edificabile per la realizzazione di alloggi ai sensi dell’edilizia economica e popolare. Vorrei sapere il costo massimo di costruzione, la superficie utile netta per ogni alloggio possibile nel limite max. Grazie.

    Rispondi
  • 17 Dicembre 2009 in 22:17
    Permalink

    Buonasera,
    io ed il mio futuro marito vorremmo acquistare casa per poter investire una somma di denaro ricevuta dai nostri genitori. Al momento non sappiamo ancora se rimarremo definitivamente nella citta` in cui attualmente viviamo, di sicuro ci staremo per altri 4 anni..
    Pertanto,sappiamo gia` che questa prima casa non sara` “quella definitiva per la vita”, in quanto il nostro obiettivo e` quello di investire la “liquidita`”, al momento a nostra disposizione”.
    Mi sembra pero` di capire dai vari post che, data la nostra situazione, non risulterebbe un buon investimento qualora acquistassimo una casa rientrante nella L.167, perche` dovremmo aspettare almeno 5 anni per rivendere l`immobile a compratori aventi determinati requisiti etc. etc.
    Insomma, non sapendo ancora quale sara` la nostra residenza definitiva, ci converrebbe acquistare un immobile che non rientri nel campo di applicazione della legge di cui sopra..
    Grazie in anticipo per il riscontro

    Rispondi
    • 21 Dicembre 2009 in 12:42
      Permalink

      si Emanuela, dovrete indirizzarvi su un immobile costruito non in edilizia agevolata. saluti

      Rispondi
  • 8 Gennaio 2010 in 16:38
    Permalink

    Buongiorno,nel 1991 ho acquistato la prima casa con la legge 167. Ora, il mio comune di residenza ha deliberato la possibilità di trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà. Se non acquisto il terreno, che rischi comporta e che tutele vengono meno?
    Si può acquistare in un secondo tempo e se sì ai fini economici e/o legali cosa cambierebbe?
    Grazie in anticipo e saluti.

    Rispondi
    • 8 Gennaio 2010 in 17:29
      Permalink

      Buongiorno Donatella, se è in grado di procedere al riscatto del terreno, le consigliamo vivamente di farlo in quanto l’immobile acquista un valore commerciale superiore rispetto ad un immobile in diritto di superficie. Ad ogni modo può farlo anche successivamente. saluti

      Rispondi
  • 9 Gennaio 2010 in 15:15
    Permalink

    Buon giorno, ho da porle un quesito: gli immobili costruiti con convenzione (cooperative edilizie) possono essere trasformati? il piano casa prevede l’ampliamento per questa tipologia? inoltre il sottotetto può essere alienato e recuperato come ambiente abitativo? Dopo quanti anni si può trasformare internamente l’immobile? è vero che decade il finanziamento Regionale?Grazie Salvo.

    Rispondi
  • 13 Gennaio 2010 in 10:07
    Permalink

    “Nella convenzione ( atto pubblico tra Cooperativa – Comune ) di una costruzione fatta secondo la 167, in diritto di proprietà, non esistono espressamente indicati dei vincoli.
    E’ citato solo il pagamento dell‘acquisto del terreno, l’entità delle primarie e secondarie, senza alcuna riduzione .
    Se esistono eventuali vincoli di legge, qual‘è eventualmente il termine ?
    Da qualche fonte anche di giurisprudenza, vengono citati 20 oppure 30 anni. Si annullano nel tempo ?
    Grazie

    Rispondi
  • 17 Gennaio 2010 in 19:30
    Permalink

    Mia suocera possiede un’abitazione in diritto di proprietà.
    Essendo in edilizia economico popolare, è il comune che deve stabilire il prezzo di vendita? Ma soprattutto, non dovrebbe essere prente nel rogito che la loro abitazione appartiene alla ex lg. 167, dato che ne siamo venuto a conoscienza solo ora (dopo ben 28 anni)?
    Attendo una vs. gentile risposta

    Rispondi
    • 19 Gennaio 2010 in 19:26
      Permalink

      Buongiorno Marina, in genere le condizioni non sono stabilite sul rogito ma su una convenzione a parte, dovrebbe avere anche quella. Ad ogni modo se c’è un vincolo sul prezzo, è il Comune che stabilisce il prezzo di rivendita. saluti

      Rispondi
  • 21 Gennaio 2010 in 23:21
    Permalink

    Salve, leggendo i messaggi precedenti ho già avuto dei chiarimenti riguardo l’edilizia regolata dalla legge 167. Sto per acquistare un’immobile a roma regolato da legge 167 ma non riesco ad avere dai proprietari la convenzione stipulata tra il Comune e la ditta costruttrice per essere sicura che tutto sia tranquillo. A chi posso rivolgermi per avere questi documenti?
    grazie
    Sara

    Rispondi
    • 22 Gennaio 2010 in 11:40
      Permalink

      Buongiorno SAra, deve rivolgersi all’ufficio Tecnico del Comune dove si trova l’immobile. saluti

      Rispondi
  • 27 Gennaio 2010 in 23:53
    Permalink

    Buonasera vorrei avere maggiori informazioni su un preciso piano di zona che dovrà nascere a Roma,regolato dalla legge 167.A chi posso chiedere maggiori info su i vari costruttori ecc..?
    Grazie,
    Fabio

    Rispondi
    • 29 Gennaio 2010 in 20:15
      Permalink

      si informi presso la Camera di Commercio, saluti

      Rispondi
  • 30 Gennaio 2010 in 15:45
    Permalink

    Salve,

    sto per acquistare un immobile costruito negli anni 70 in base alla legge 167/62. Per l’acquisto ho richiesto un mutuo e la banca, per l’erogazione, ha richiesto la documentazione che attesti la chiusura dell’eventuale esproprio dei terreni sui quali la ditta costruttrice all’epoca costruì il quartiere in cui si trova l’immobile in questione.
    Purtroppo, informazioni riguardo l’esproprio non sono presenti ne sulle molteplici convenzioni che si sono succedute tra la ditta ed il comune di Roma in quegli anni, ne sulla documentazione dell’immobile in possesso del venditore (tra cui l’atto di compravendita).

    Sono a conoscenza dell’esistenza dei Piani di Zona che hanno seguito (a Roma ed in molte altre città d’Italia) l’attuazione della legge 167. Le chiedo quindi come e dove posso reperire tale documentazione?

    Ringraziandola, la saluto cordialmente.

    Rispondi
  • 12 Febbraio 2010 in 20:00
    Permalink

    salve, ho una casa costruita con la legge 167, ora il comune ha messo in vendita il terreno, ma non tutti lo hanno acquistato: può il comune obbligare all’acquisto del medesimo e se non lo compro, posso vendere l’appartamento? grazie

    Rispondi
  • 14 Febbraio 2010 in 13:16
    Permalink

    PREMESSA: Il terreno e stato ceduto e quindi traferito in piena proprieta’.

    Fatto: Siamo nella fase finale di realizzazione dei fabbricati per il raggiungimento dello scopo sociale. Scopo che ad oggi dop 25 vanni cira non ha completamente raggiunto il suo scopo sociale.
    Durante l’iter iniziale, terzi, approfittando della confusione che vige nelle cooperative, si sono appropriato di parte di terreno al confine.(circa 200 mq)
    Per mettere un pò di ordine ci siamo costituiti in condominio.
    Nonostante le posizioni contrarie, da verifiche abbiamo constatato:

    1- che terzi si sono inpadroniti dello spazio comune interno al parco non consentendoci di completare lo scopo sociale, ossia la sistemazione interna.

    2- che tale spazio è stato ed è in uso abusivo da terzi per lo scarico ed il carico di merce di vari tipo, con l’utilizzo del suolo quale deposito di merce.

    3- su suolo 167 hanno costruito un corpo di fabbrica ed hanno utilizzato gli spazi interni per accedervi determinandone, con la complicità dell’ufficio tecnico e dei vigili del Comunune anche la residenza di n.3 nuclei familiari estranei ai soci delle cooperative.

    DOMANDA: Poichè esiste una convenzione tra la cooperativa edil. soc. a r.l. ed il Comune, dove in un articolo il Sindaco si fa garante sulla proprietà del suolo 167 regolarmente trasferito.

    E’ possibile un comportamento del genere?

    – Siamo 34 soci asssegnatari, che cosa possiammo fare per raggiungere lo scopo sociale che nel nostro caso sarebbe quello di appropriarci dello spazio comune sul quale ,come da convenzione, abbiamo la piena proprietà?

    – Cosa possiamo agire, poichè sembrerebbe che ci sia complicità tra colui che ha commesso l’abuso ed i componenti dell’ufficio tcnico comunale?

    – Cosa possiamo fare per la mancata “garanzia” del Sindaco il quale non solo non ha vigilato ma ha anche concesso il condono edilizio in sanatoria?

    – Cosa possiamo fare contro l’abuso e l’appropriazione degli spazi comuni ?

    E’ alquanto superfluo segnalare che oggi l’ambiente è diventato invivibile con continue discussioni, molestie e minacce nonchè incidenti per il forte traffico csi è venuto a determinarsi.

    Spero che sia riuscito a rappresentare la problematica.

    In attesa, nel ringraziala, Le invio i miei più cordiali Saluti.

    Armando Buonomo

    Rispondi
  • 14 Febbraio 2010 in 23:23
    Permalink

    salve,
    sto per acquistare una casa costruita con la legge 167 – ho molte perplessità – il prezzo dell’immobile è leggermente inferiore al prezzo di mercato ed è stato stabilito dalla proprietaria e dall’agenzia – ne sono venuta a conoscenza della legge 167 in un secondo tempo (nessuno ci aveva informato) – io devo vendere il mio appartamento per comprarlo – da i messaggi precedenti capisco che tutte le informazioni sono riportate sulla convenzione stipulata tra comune e cooperativa edilizia? cosa ci consigliate e quali cautele possiamo prendere per questo tipo di acquisto? ultima domanda alla fine dei 99 anni il comune richiederà un riscatto e in che misura viene calcolato?

    Rispondi
    • 16 Febbraio 2010 in 17:19
      Permalink

      si Isabella, deve recarsi all’ufficio urbanistica del suo Comune e leggere attentamente la convenzione, allo scadere dei 99 anni la convenzione potrà essere rinnovata o no. saluti

      Rispondi
  • 15 Febbraio 2010 in 19:28
    Permalink

    Buongiorno!
    Gradirei sapere se ci sono vincoli nella trascrizione dell’atto notarile per l’acquisto di un immobile “costruito con legge 167” edilizia popolare e quali requisiti bisogna rispettare???.:- Tempo fa, un mio amico ha venduto ad un suo collega un appartamento con relative pertinenze, ma il notaio dovette attendere altri 3 anni per raggiungere i 10 anni utili alla decadenza del diritto di prelazione, tenendo in sospeso nel suo carteggio la trascrizione dell’atto in conservatoria del registro immobiliare, con il rischio che il proprietario poteva benissimo rivendere ad altri lo stesso appartamento prima della stipula.
    Oggi mi dicono che bastano solo 5 anni e che questo diritto è decaduto Sarà vero???? Potreste svelare questo dilemma???
    Grazie Achille

    Rispondi
    • 16 Febbraio 2010 in 11:12
      Permalink

      buongiorno Achille, la risposta la trova nelle condizioni indicate nella convenzione stipulata tra il Comune e la ditta che ha costruito all’epoca. saluti

      Rispondi
  • 17 Febbraio 2010 in 11:18
    Permalink

    Salve, dovrei vendere un’abitazione costruita con legge 167 nel 1990, nella convenzione tra costruttore-comune c’è scritto che il comune avrebbe dovuto attribuire un valore all’immobile, (la rendita catastale c’è)cosa che non è stata mai fatta, il notaio rifiuta di fare l’atto senza questo valore come faccio, nell’attesa di gradita risposta porgo Saluti.

    Rispondi
    • 24 Febbraio 2010 in 13:28
      Permalink

      Buongiorno Lino deve rivolgersi all’ufficio urbanistica del suo Comune e chiedere che rilascino l’assenso alla vendita e il prezzo di riferimento, saluti

      Rispondi
  • 19 Febbraio 2010 in 19:37
    Permalink

    Buongiorno:
    Vorrei gentilmente avere chiarimenti riguardo i seguenti casi:

    – caso n.1: il proprietario ha inizialmente acquistato direttamente dalla cooperativa, dopo 10 anni dall’acquisto ha venduto l’immobile . In tal caso il primo proprietario deve concorrere al riscatto del terreno o, come sembra logico, avendo venduto non ha piu’ nessun diritto/dovere? Ed inoltre il secondo proprietario puo’ rivalersi sul primo nel caso non fosse al corrente di questo mancato diritto di proprieta’?
    Il diritto di superficie dovrebbe risultare dall’atto notarile in possesso del secondo proprietario (cioè l’atto notarile stipulato nella vendita dal il primo al secondo proprietario?

    – caso n. 2: il proprietario ha acquistato direttamente dalla cooperativa (circa 20 anni fa) ed è tuttora proprietario. Il comune puo’ obbligare il riscatto del terreno o il proprietario dell’immobile puo’ rifiutarsi fino al 99° anno?. In tal caso il prezzo rimane fissato o con il passare degli anni subirà modifiche?
    Grazie mille
    cordiali saluti

    Rispondi
    • 24 Febbraio 2010 in 12:59
      Permalink

      Buongiorno Luca, riguardo il primo caso, chi ha acquistato ha sottoscritto un contratto con diritto di superficie pertanto nulla può chiedere in qualità di risarcimento a chi ha venduto.
      Nel secondo caso dipende cosa chiede il Comune, a volte chiedono un importo a forfait in quanto il prezzo pagato all’epoca viene considerato non congruo. saluti

      Rispondi
  • 24 Febbraio 2010 in 13:49
    Permalink

    Come già detto sopra ho richiesto all’ufficio urbanistica del Comune l’assenso alla vendita e il prezzo di riferimento, ma il comune non ha mai attibuito un valore commerciale.
    Quindi anche l’ UTE è sprovvisto del prezzo.
    L’assenso mi è stato concesso, ma il comune mi impone di rispettare il prezzo che non ha mai fornito al catasto.

    Rispondi
  • 25 Febbraio 2010 in 11:00
    Permalink

    Salve!! Mi sapreste dire quanto costa un mq di edilizia economica e popolare??? Sto preparando l’esame di Estimo e una delle domande del prof. è questa.
    Grazie mille per l’aiuto.

    Rispondi
  • 5 Marzo 2010 in 17:37
    Permalink

    Vorrei vendere il mio appartamento sottoposto alla legge 167,la convenzione è stata stipulata nel 1983,ci sono vincoli o posso venderlo liberamente.
    ciao
    giorgio

    Rispondi
  • 6 Marzo 2010 in 18:54
    Permalink

    Sono Armando, colui che ha proposto il quesito n. 65.
    Come mai dal 14 febbraio non ho avuto alcuna risposta?

    Rispondi
  • 8 Marzo 2010 in 16:11
    Permalink

    Buongiorno Armando, lei non ha ricevuto risposta perchè la sua situazione non è riassumibile in un post, dovremmo studiare le carte per poterle dare un consiglio risolutivo, ci dispiace pertanto, ma non possiamo aiutarla, saluti

    Rispondi
  • 24 Marzo 2010 in 23:12
    Permalink

    Attualmente abito in una casa acquistata con la l.167, 11 anni fa, da mio marito e a lui intestata. E’ sopraggiunta la possibilità di acquistare un altro immobile, sempre nel mio comune di residenza, costruito sempre 11 fa con la legge 167. Io non sono proprietaria di nessun immobile, e sono in regime di separazione dei beni: posso acquistarlo (senza che mio marito venda il suo)?

    Grazie mille per la risposta.

    Rispondi
    • 25 Marzo 2010 in 19:13
      Permalink

      si Monica, può farlo, saluti

      Rispondi
  • 25 Marzo 2010 in 16:17
    Permalink

    Per favore mi sapreste dire quanto costa un mq di edilizia economica e popolare??? Sto preparando l’esame di Estimo e una delle domande del prof. è questa.

    Rispondi
  • 25 Marzo 2010 in 16:19
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    Scusate, mi sapreste dire quanto costa un mq di edilizia economica e popolare??? Sto preparando l’esame di Estimo e una delle domande del prof. è questa.

    Rispondi
  • 26 Marzo 2010 in 21:35
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    Buon giorno,volevo chiedere due chiarimenti e mi scuso se già sono stati richiesti da qualcuno,non ho capito molto e non me ne intendo.
    Stò aquistando un appartamento in coperativa con edilizia popolare a Roma,ma il tutto tramite agenzia privata,di fatto il prezzo è basso a confronto del prezzo di mercato di roma che è impossibile,mi è stato tassativamente chiesto delle regole,una che non debbo essere proprietari di altri appartamenti,e va bene,due che non posso vendere e affittare per i primi 5 anni,il tutto con anche un mutuo sempre fatto in edilizia popolare e credo della regione o comune con tasso fisso comunque conveniente,tutto questo per agevolare proprio chi non può permettersi di comperare in libero mercato perchè non ha possibilità.
    Fino a quì tutto bene, il mio dubbio è :
    Una agenzia privata,può vendere appartamenti in edilizia popolare che saranno costruti con coperativa la cui si diventa socio e con la concessione del comune come dicono loro?
    Io compero effettivamente un appartamento a tutti gli effetti ( sono io il proprietario dell’appartamento ) e no il diritto di abbitarlo soltanto?
    Posso rivendero dopo 5 anni come dicono loro,nel caso io voglia cambare appartamento nel libero mercato?

    questa garzia del comune è reale,cioè,che è edilizia sicura e nel caso che la ditta costruttrice fallisca,interviene il comune??
    Non sò se nel mio caso,come letto sopra,quello che stò comperando è il diritto di alloggio del terreno a 99 anni rinnovabile o il terreno stesso,oppure non centra nulla tutto questo ma stò comperando un vero è proprio appartamento?
    Il comune può nel mio caso espropiarmi da questo appartamento?
    I lavori debbono partire trà un mese circa,ma la genzia immobigliare oltre all’impegno che io ho firmato,di poche centinaie di euro,ha voluto subito la sua commissione del 4% del valore dell’immobile con la promessa che incasserà l’assegno solo al rogito.

    Ora vivo dei dubbi,non so se tutto questo è regolare,non so se una agenzia può vendere appartamenti da costrure in edilizia popolare usufruendo noi aquirenti queste aggevolazioni e tutto su carta 18 mesi prima di vedere l’appartamento…

    Non so se tutto questo può essere una ennesimo truffa e come posso controllare e sapere la reputazione di questa agenzia e della ditta/coperativa costruttrice… e come evitare che magari prima che si finisca lo stabile,La coperativa sparisca???

    Scusi la confusione che ho creato e un grazie della vostra o sua risposta.

    Cordiali saluti.

    Roberto da Roma.

    Rispondi
  • 14 Aprile 2010 in 22:59
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    Buona sera

    Nel 2004 ho acquistato una casa in edilizia convenzionata, ora
    il comune mi propone di poter riscattare il terreno, a parte i tempi strettissimi con cui mi chiedono i soldi ma quando sono andato in comune per chiedere se nell’atto notarile veniva specificato la decadenza di tutti i vincoli allo scadere dei 30 anni ( per me esattamente fra 5 anni) non mi hanno dato nessuna delucidazione rimandandomi al momento del rogito.
    Sono obligati a darmi tutte queste informazioni prima del rogito?
    Possono alla fine dei 30 anni non far decadere i vicoli presenti nella convenzione?

    Rispondi
  • 17 Aprile 2010 in 18:33
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    Io possiedo una abitazione costruita da una cooperativa grazie ad una convenzione per l’edilizia agevolata L.167 nel comune di Roma. Per ora sono solo socio della cooperativa, ma abreve dovremmo rogitare e diventare proprietario del singolo alloggio. Sono socio dal 2002 della cooperativa ed ho usufruito di tale alloggio fino al 2008. Negli ultimi 2 anni mi sono trasferito in altro comune a più di 50KM dall’alloggio a me assegnato e di conseguenza ho affittato ad un altra famiglia. La cooperativa mi dice che per poter rogitare non posso affittare e che se ci fosse un eventuale controllo potrei anche perdere l’alloggio in oggetto. Cioè perderei il diritto e tutti i soldi che fino ad oggi ho pagato alla Cooperativa per la costruzione. Mi potreste aiutare a capire che rischi corro e cosa dovrei fare?

    Grazie
    Gianluca

    Rispondi
  • 1 Maggio 2010 in 12:12
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    Mi è stato donato un immobile costruito nel 1962 il tutto documentabile con registrazione al catasto urbano di Napoli contratto fornitura idrica ed elettrica, i vecchi proprietari già da allora pagano le tasse previste per le normative dell’epoca e le successive modifiche fino ad oggi. poiché ho deciso di ristrutturarlo, coi il tecnico competente abbiamo costatato che al catasto urbano risulta accatasto regolarmente, ma non risulta alla conservatoria poiché il tecnico del notai, riscontra una difformità negli atti depositati, la domanda e la seguente:
    L’immobile mi e stato donato con atto notarile dove si specifica costruito ante 67, si può ritenere abusivo e cosa e possibile fare per regolarizzarlo, sarò grato già da adesso per la risposta ringrazio anticipatamente.

    Rispondi
  • 12 Maggio 2010 in 09:43
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    Buongiorno a tutti,
    tra le risposte ho letto che non è possibile vendere casa construita in edilizia convenzionata entro i 5 anni dall’acquisto. Da quel che mi risulta si può vendere purchè entro 12 mesi dalla vendita si acquisti un’altra prima casa. In caso contrario ci sarà da versare un’imposta all’agenzia delle entrate. E’ corretto? Grazie, saluti Fabio

    Rispondi
    • 13 Maggio 2010 in 17:40
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      no Fabio, lei sta parlando delle agevolazioni prima casa e non delle abitazioni in edilizia convenzionata, la regola che ci menziona è valida per tutte le abitazioni che vengono acquistate richiedendo il beneficio prima casa ma non per le costruzioni p.e.ep. saluti

      Rispondi
  • 29 Maggio 2010 in 15:41
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    Buon pomeriggio ! vorrei chiedere come è possibile ottenere un immobile di edilizia economia e popolare e quali sono i requisiti.
    Vi ringrazio e nell’attesa, invio i miei saluti.
    Antonio

    Rispondi
  • 7 Giugno 2010 in 10:22
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    Qualche mese fa fa ho messo in vendita la casa di proprieta`- comperata nel 1995 – che, ho saputo da poco, e` soggetta ai vincoli dell’edilizia popolare convenzionata (ho il diritto di proprieta` e la convenzione e` una copia della legge 865/1971). Di questo sono venuto a conoscenza poco tempo fa, avendo ricevuto una lettera dal Comune che mi avvisava sulla possibilita` di rimuovere i vincoli sulla casa, essendo scaduti i 20 anni previsti dalla convenzione. Nell’atto notarile non viene fatta alcuna menzione a tali vincoli (ho fatto visionare il rogito da piu` notai). Il notaio, che ha redatto l’atto, mi dice che nel 1992 la legge 865/71 era stata abrogata e quindi l’atto e` perfettamente lecito. Il Comune mi dice invece che, sebbene siano stati violati molti commi della convenzione (fra l’altro il vecchio proprietario non poteve vendere ed io non avevo i requisiti per acquistare) devo pagare io la rimozione dei vincoli. Ora non starei a tediarla se la cifra richiesta dal Comune e` da fuori di testa: chiedono circa 40.000 euro (quasi il 25% del valore della casa). Da piccole indagini sembra che il mio Comune e` quello che fa, di gran lunga, pagare di piu`. Ho qualche modo per difendermi? Ovviamente ho gia` parlato con tutti in Comune: Ufficio tecnico, Sindaco, Assessore all’urbanistica. Grazie, Massimo

    Rispondi
  • 8 Giugno 2010 in 09:46
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    Buongiorno dal 1985 sono propietario di un immmobile costruito tramite una coperativa che è stata sciolta nel 2005 circa,vorrei vendere il mio alloggio ma non sono passati ancora i 20 anni come da accordi con il comune dato che l’abi tabilita è stata fatta solamente nel 1998,per motivi vari.Potete darmi qualche precedente se possibile di vendite come vorrei fare?
    In attesa vi porgo i mie saluti.
    Pietro.B.

    Rispondi
  • 3 Luglio 2010 in 10:21
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    Salve, vorrei sapere quali sono i requisiti per avere in assegnazione un alloggio in cooperativa che costruirà nella zona 167 e come si calcola il reddito.
    Vi ringrazio e nell’attesa, invio i miei saluti.

    Rispondi
  • 5 Luglio 2010 in 12:41
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    Ho appena riscattato il terreno e la convenzione per la durata temporale e tra breve sarò chiamato per l’atto con il comune attravreso il notaio.Vi chiedo cortesemente quali sono gli oneri a cui andro incontro ( parcella notaio + imposte )
    grazie
    Alessandro

    Rispondi
  • 8 Settembre 2010 in 11:09
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    La nostra cooperativa edilizia di abitazione a proprietà indivisa ha acquistato un’area edificabile all’interno di un PEEP (come altre 6 cooperative). Nella convenzione con il Comune è scritto chiaramente che il prezzo di cessione delle aree cedute in proprietà dovrà coprire i costi di acquisizione, sostenuti dal Comune, di tutte le aree del PEEP ai sensi dell’art.35, comma 12 della L.865/71.
    Tuttavia le aree cedute in proprietà dal Comune per costruire gli alloggi, incluse aree verdi pubbliche che soddisfano interamente gli indici urbanistici, rappresentano circa il 40% di tutto il PEEP, mentre il rimanente 60% è costituito da aree a destinazione di interesse generale (campi di calcio e tennis), esplicitamente menzionato nel piano di dettaglio.
    La domanda: è giusto che le cooperative edilizie di abitazione paghino aree destinate a interesse pubblico generale, anche se inserite in un PEEP?
    Grazie

    Rispondi
  • 16 Settembre 2010 in 13:44
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    Sono proprietario di un appartamento in L.167 (acquisizione area 1990 e inizio costruzione 1992 fine 1995), due anni fa ho acquisito anche il diritto di superficie; nell’atto si parla di un vincolo di 5 anni per la vendita(scadenza 2013). Ora mi trovo nella situazione di dover vendere l’immobile poichè per lavoro dovrò trasferirmi.
    C’è qualche possibilità che io possa vendere il mio appartamento?

    Rispondi
    • 27 Settembre 2010 in 18:29
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      no Enrico, non è possibile, può temporaneamente locarlo, saluti

      Rispondi
  • 20 Settembre 2010 in 17:46
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    Dal 1984 sono assegnatario tramite Cooperativa di area del Piano di zona”167″.Contestualmente alla stipula degli atti la cooperativa versava la prima rata del costo di acquisizione dell’area. A seguito della entrata in vigore dell’art.5/bis della legge
    n.359/1992 l’indennità di espropriazione alle ditte espropriate venne rideterminata dal Comune.Si aprì perciò un contenzioso fra assegnatari e Comune per la rivalutazione della quota dell’assegnatario e le ditte espropriate attivarono dei giudizi, alcuni giunti a sentenza,altri ancora in itinere, giudizi che hanno rivalutato enormemente l’indennità di esproprio. Nel 2001 fra Comune ed assegnatari è avvenuta in Tribunale la transazione che stabiliva: 1) la somma a saldo incrementata del 25% ed aggiornata al 2001;
    2) trasformazione del diritto di superfice in diritto di proprietà;3) i maggiori oneri derivanti dalla rideterminazione dell’indennità alle ditte espropriate allorchè i giudizi tuttora in itinere giungeranno a sentenza. Ora, a seguito delle sentenze che hanno notevolmente aumentato l’indennità di esproprio, i maggiori oneri a carico degli assegnatari sono mostruosamente aumentati. Domanda: c’è un limite a questi maggiori oneri e gli assegnatari possono aprire un contenzioso? Molti assegnatari sono a basso reddito e sicuramente non in condizioni di pagare il saldo gigantescamente aumentato. Grazie per la risposta. Distinti saluti.

    Rispondi
  • 23 Settembre 2010 in 12:11
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    Buongiorno, sono socia di una cooperativa edilizia dal 1981. Nel 1992 sono stati assegnati gli alloggi che abbiamo dovuto occupare per legge. Purtroppo la coop. nei vai anni ha avuto grossi problemi quindi nel 2006 è stata sciolta e messa in Liquidazione Coatta Amministrativa. Noi soci non siamo stati ritenuti più tali, ma solo occupanti dell’immobile e addirittura ci è stata richiesta un’indennità mensile di occupazione. Quest’anno l’assessorato regionale alla cooperazione mediante il commissario liquidatore ha dato l’opportunità a tutti i “soci” di poter acquistare la casa ad un prezzo pattuito con loro (con nostra rinuncia all’eventuale insinuazione al passivo concorsuale) e comunque con atto traslativo diretto soggetto alla normativa fallimentare. Diversamente procederà alle vendita dell’immobile nelle forme delle vendite fallimentari. Quindi chiedo l’immobile che acquisterò sarà comunque vincolato ai 5 anni per poterlo vendere oppure posso procedere senza problemi alla vendita dello stesso? Premetto che il commissario liquidatore mi ha riferito che non c’è più nessun vincolo e che posso fare quello che voglio. Potete darmi una risposta? Grazie

    Rispondi
  • 30 Settembre 2010 in 23:52
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    Debbo acquistare un alloggio di edilizia convenzionata agevolata. Ho prenotato la casa nel 2007 e il costruttore me la consegnerà a dicembre del 2010. La convenzione con il comune è stata firmata nel 2005. Il costruttore oggi al momento della vendita mi chiede l’adeguamento istat del prezzo di vendita dal 2005 ( epoca della forma della convenzione del comune). Ovviamente il prezzo prima pattuito subisce un aumento considerevole che non avevo preventivato. Desidererei sapere se tale aumento è dovuto e se l’adeguamento ista si calcola sul solo costo di costruzione o anche sugli oneri complementari. grazie

    Rispondi
  • 5 Ottobre 2010 in 18:26
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    Buonasera,
    ho preso un appartamento nel Comune di Roma in edilizia agevolata/popolare/economica legge 167/62 con diritto di opzione di riscatto allo scadere del 15 anno dall’assegnazione.

    1. fino a pochi giorni fa’ sapevo di dover pagare l’affitto per 15 anni e, allo scadere di tale periodo, poter rogitare riscattando l’appartamento con il corrispondere del residuo del mutuo che la cooperativa ha stipulato con la banca. Invece, oggi, ci hanno prospettato di rogitare adesso avendo così la “proprietà differita dell’immobile” per 15 anni e pagare direttamente il mutuo con la banca. Si puo’ fare? Quali sono i pro e i contro della proprietà differita? Mi conviene?

    2. quando si parlava di riscatto si prendeva in considerazione il “prezzo massimo di cessione” che il Comune di Roma avrebbe imposto tra 15 anni. Oggi, ci vogliono far pagare una cifra (170.000,00 circa) che è superiore al prezzo massimo di cessione (120.000,00 circa) che il comune di roma ha calcolato quest’anno. E’ normale? Mi stanno fregando?

    3. La cooperativa ha stipulato una convenzione (ai sensi dell’art.35 della legge 22.10.1971 n.865) per la concessione del “diritto di superficie” per 99 anni, nel Piano di Zona XYZ, e potrà essere rinnovata ad istanza del concessionario a domanda, un’anno prima della scadenza. Questo vuol dire che se io acquisto l’appartamento il comune potrà tra 200 anni avvelersi della proprietà del terreno su cui c’è la mia casa e togliere ai futuri miei eredi la casa?

    Se io tra 20 anni vendo la casa la posso vendere a prezzo di mercato oppure dovrò venderla ad un prezzo più basso perchè è una casa popolare e perchè il terreno è di proprietà del Comune di Roma?

    Attendo vostri chiarimenti prima di fare un passo importante come quello di acquistare casa.

    Grazie
    Saluti

    Rispondi
  • 7 Ottobre 2010 in 15:08
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    Buon giorno. Vi ripropongo il quesito n°94, che non ha avuto risposta. Avete bisogno di altre informazioni supplementari?
    Grazie per l’attenzione
    Giuseppe

    Commenti by Giuseppe — September 8, 2010 @ 11:09 am
    La nostra cooperativa edilizia di abitazione a proprietà indivisa ha acquistato un’area edificabile all’interno di un PEEP (come altre 6 cooperative). Nella convenzione con il Comune è scritto chiaramente che il prezzo di cessione delle aree cedute in proprietà dovrà coprire i costi di acquisizione, sostenuti dal Comune, di tutte le aree del PEEP ai sensi dell’art.35, comma 12 della L.865/71.
    Tuttavia le aree cedute in proprietà dal Comune per costruire gli alloggi, incluse aree verdi pubbliche che soddisfano interamente gli indici urbanistici, rappresentano circa il 40% di tutto il PEEP, mentre il rimanente 60% è costituito da aree a destinazione di interesse generale (campi di calcio e tennis), esplicitamente menzionato nel piano di dettaglio.
    La domanda: è giusto che le cooperative edilizie di abitazione paghino aree destinate a interesse pubblico generale, anche se inserite in un PEEP?
    Grazie
    Giuseppe

    Rispondi
  • 18 Ottobre 2010 in 16:10
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    buongiorno, vorrei sapere se il possesso di un’area edificabile ex l. 167 (l’atto di concessione parla di diritto di proprietà), deve essere dichiarato ai fini irpef e come deve essere trattato ai fini ici.
    si fa presente che dalla visura catastale l’area è distinta al catasto terreni e il reddito che ne deriva è dominicale e agrario.. vorrei sapere inoltre se è tutto a posto o non è stata effettuata la voltura catastale.
    grazie

    Rispondi
  • 19 Ottobre 2010 in 10:06
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    Buongiorno Esmeralda, certo che dovrà essere dichiarato, si informi presso il suo commercialista. saluti

    Rispondi
  • 19 Ottobre 2010 in 10:07
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    Gentile Giuseppe, non si parla di “giustizia”, in questi casi, sempre più spesso, le aree destinate a costruzione di alloggi di edilizia popolare sono circondate da luoghi a verde pubblico in quanto anche queste fanno parte della lottizzazione. saluti

    Rispondi
  • 19 Ottobre 2010 in 10:10
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    Gentile Angelo, lei non sarà mai proprietario dell’immobile in quanto acquista un DIRITTO DI SUPERFICIE su terreno altrui, pertanto anche quando arriverà a rivenderla, se il terreno non sarà stato riscattato da TUTTI i proprietari delle abitazioni lei venderà un diritto di superficie di un alloggio popolare che ovviamente avrà dei prezzi inferiori a quelli del mercato delle civili abitazioni costruite non in zona P.E.E.P
    Per gli altri quesiti dovremmo valutare attentamente la convenzione e non è possibile darle una risposta.
    saluti

    Rispondi
  • 19 Ottobre 2010 in 10:13
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    gentile Sabrina, purtroppo la sua situazione non è un caso isolato, bisogna sempre prendere più informazioni possibili prima di diventare soci di cooperative “inventate”.
    non possiamo aiutarla. saluti

    Rispondi
  • 19 Ottobre 2010 in 10:15
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    gentile Enrico, se lei ha sottoscritto un contratto con un vincolo, dovrà rispettarlo, questo è quanto possiamo dirle alla luce di quello che ci ha chiesto, comunque le consigliamo di informarsi presso un Notaio, saluti

    Rispondi
  • 19 Ottobre 2010 in 10:17
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    Buongiorno Massimo, potete fare ricorso e chiedere che la quota venga diminuita in base ai valori di mercato che ritenete più veritieri, questo con l’accordo della maggioranza dei proprietari in diritto di superficie, saluti

    Rispondi
  • 19 Ottobre 2010 in 10:19
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    Gentile Antonio, i requisiti principali sono:
    non essere in possesso di altre abitazioni
    non aver mai usufruito delle agevolazioni prima casa
    stabilire la residenza nell’immobile che andrà ad acquistare.
    Per le specifiche si dovrà rivolgere al Comune dove è l’immobile da acquistare, saluti

    Rispondi
  • 22 Ottobre 2010 in 16:58
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    Il mio comune ha proposto, deliberando nel mese corrente (ottobre),il riscatto entro una certa data. Ovvero chiede l’intera somma entro il 30 aprile 2011. E’ legittima una tale “pressante” richiesta? Sono trascorsi 15 anni dal rogito (la durata della concessione stipulata tra il comune e la coperativa costruttrice è di 99 anni)per il momento non ho alcuna intenzione di vendere. Posso io decidere tra 10 anni di riscattare il terreno? Il mio comune si protrebbe rifiutare?
    Grazie!

    Rispondi
    • 3 Novembre 2010 in 12:48
      Permalink

      si Barbara, la richiesta del Comune è legittima in quanto il terreno è di proprietà del Comune e non suo, saluti

      Rispondi
  • 26 Ottobre 2010 in 14:42
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    ripropongo il quesito non avendone avuto risposta.
    Debbo acquistare un alloggio di edilizia convenzionata agevolata. Ho prenotato la casa nel 2007 e il costruttore me la consegnerà a dicembre del 2010. La convenzione con il comune è stata firmata nel 2005. Il costruttore oggi al momento della vendita mi chiede l’adeguamento istat del prezzo di vendita dal 2005 ( epoca della forma della convenzione del comune). Ovviamente il prezzo prima pattuito subisce un aumento considerevole che non avevo preventivato. Desidererei sapere se tale aumento è dovuto e se l’adeguamento ista si calcola sul solo costo di costruzione o anche sugli oneri complementari. grazie

    Rispondi
    • 3 Novembre 2010 in 12:39
      Permalink

      buongiorno Gianni, purtroppo non siamo in grado di risponderle perchè in casi come questo è fondamentale leggere cosa c’è scritto nella convenzione, saluti

      Rispondi
  • 27 Ottobre 2010 in 23:25
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    Salve, ho firmato un compromesso di una abitazione edificata in edilizia agevolata. Il notaio non mi ha avvisato. L’ho scoperto grazie alla banca che ha richiesto di leggere la convenzione col comune stipulata nel 1986. questa recita l’impossibilità di vendere entro 10 anni e successivamente impone adeguamenti istat vari.

    Il compromesso l’ho firmato per un valore di mercato quasi il doppio di quello che imporrebbe il comune che in ogni caso non risponde. Il notaio mi consiglia l’invio di una raccomandata al comune, dalla cui non risposta deriva la regola del silenzio assenso.
    La banca dal suo canto non eroga il mutuo in mancanza della stima del comune. A questo punto chiedo:
    1. La legge botta ferrarini non ha abolito i limiti di rivendibilità degli immobili soggetti a edilizia convenzionato e agevolata?
    2. Se cambio banca come posso tutelarmi (indicato il prezzo realmente pagato in stipula per esempio)?
    Mi devo rivolgere ad un avvocato per impugnare il compromesso o posso sorvolare considerato che sono passati 24 anni dalla convenzione e che sarà la mia casa per i prossimi 30 anni?
    Grazie infinite

    Rispondi
    • 3 Novembre 2010 in 12:12
      Permalink

      buongiorno Gianni, ci risulta alquanto strano che un notaio e sopratutto il proprietario dell’immobile non l’abbiano informata del tipo di costruzione, può chiedere i danni al notaio o pretendere da lui che le risolva la situazione senza oneri a suo carico.

      Rispondi
  • 4 Novembre 2010 in 16:06
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    Salve, stò acquistando un appartamento posto al piano terra, quindi compreso giadino, di una palazzina in un centro residenziale costruito in regime di edilizia agevolata.Il costruttore mi ha informato che esiste il vincolo del suolo che rimarrà di proprietà del Comune per 99 anni e che verrà posto a riscatto a favore di chi acquista. Il Comune rimarrà proprietario del suolo od anche dell’immobile costruito sopra? Quando darà il suolo (o immobile) a riscatto, chiederà un prezzo fissato secondo il valore attuale o secondo il velore di mercato del periodo in cui sarà operato? Se non intendo riscattare il suolo o non posso in quel momento, cosa mi succederà?

    Rispondi
  • 11 Novembre 2010 in 15:04
    Permalink

    Buongiorno, ripropongo il mio questito non avendo ricevuto risposta.
    Il mio comune ha proposto, deliberando nel mese corrente (ottobre),il riscatto entro una certa data. Ovvero chiede l’intera somma entro il 30 aprile 2011. E’ legittima una tale “pressante” richiesta? Sono trascorsi 15 anni dal rogito (la durata della concessione stipulata tra il comune e la coperativa costruttrice è di 90 anni)per il momento non ho alcuna intenzione di vendere. Posso io decidere tra 10 anni di riscattare il terreno? Il mio comune si protrebbe rifiutare?
    Grazie!

    Rispondi
  • 11 Novembre 2010 in 18:24
    Permalink

    Salve, volevo sapere se una società giuridica, pur perdendo le agevolazioni IVA, può aderire ad una cooperativa che costuisce un piano di zona con la legge 167/62 o se possono aderire solo le persone fisiche.
    Grazie

    Rispondi
  • 18 Novembre 2010 in 11:25
    Permalink

    Attualmente abito in una casa acquistata in cooperativa, poi sciolta regolarmente, con la legge 167, acquistata 20 anni fa, a me intestata. E’ sopraggiunta la volontà di vendere l’immobile in questione per acquistare un altro immobile, sempre nel mio comune di residenza.
    Quali obblighi mi comporta tale situazione per rogitare la vendita in modo indolore e senza inconvenienti dell’ultimo momento ? quale soluzione devo adottare, avendo affidato mandato di vendita dell’immobile ad agenzia immobiliare ?
    grazie per la collaborazione, invio distinti saluti..

    Rispondi
    • 24 Novembre 2010 in 18:51
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      Gentile CArmine, dovrà fornire all’agenzia incaricata tutta la documentazione riguardante l’atto di acquisto e la convenzione stipulata con la cooperativa dove saranno indicati tutti i paramentri da rispettare nel caso di vendita futura, saluti.

      Rispondi
  • 29 Novembre 2010 in 17:37
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    Salve, non ho trovato la risposta e volevo riproporre il mio quesito.

    Salve, volevo sapere se una società giuridica, pur perdendo le agevolazioni IVA, può aderire ad una cooperativa che costuisce un piano di zona con la legge 167/62 o se possono aderire solo le persone fisiche.
    Grazie

    Rispondi
    • 30 Novembre 2010 in 13:04
      Permalink

      Buongiorno Alessandro, possono aderire solo le persone fisiche.

      Ciao

      Rispondi
  • 9 Dicembre 2010 in 12:53
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    salve,

    sono proprietraio del 50% di una casa nel comune di Roma. Posso comprare una casa con la legge 167/62 nello stesso comune? oppure devo prima cedere il mio 50% della casa già di mia proprietà?

    Rispondi
    • 10 Dicembre 2010 in 12:31
      Permalink

      Non deve essere titolare di diritto di proprietà di nessun immobile nel suo Comune, altrimenti non può accedere alle agevolazioni previste dalla legge 167/62. saluti

      Rispondi
  • 28 Dicembre 2010 in 12:42
    Permalink

    Gent.mi
    vorrei sapere se un Presidente di una Cooperativa Edilizia ancora indivisa può chiedere e con quale maggioranza assembleare dei soci la trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà ai sensi della Legge 448/98. Attendo con cortese urgenza un vs.riscontro.
    Anna

    Rispondi
  • 13 Gennaio 2011 in 14:04
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    Buogiorno.
    Nel 1988 ho acquistato in cooperativa una villetta a schiera in edilizia economica e popolare, il terreno è stato acquistato dalla cooperativa, poi ceduto al comune che a sua volta viene assegnato alla coop il diritto di propietà.
    Nella convenzione stipula a suo tempo ai sensi dell’art.35 della legge 22 ott 1971 dopo 20 anni il propietario può cedere l’alloggio con l’obligo di pagare al comune una cifra in base al valore di mercato per l’eliminazione del vincolo.
    Io mi chiedo (visto che il terreno è stato acquistato da noi), è possibile da parte del comune trovare una formula per agevolarci! Farci pagare di meno! Una tantum!
    Aspetto qualche sugerimento da voi, grazie!

    Rispondi
  • 16 Gennaio 2011 in 23:58
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    Buongiono, trattandosi di cooperativa sorta nel rispetto della legge 167/1962 il cui suolo, come si evince dalla convenzione, è stato acquisito in proprità esclusiva.
    domanda: è vero che la convenzione con il suo contenuta ha la durata massima di 30 anni?
    In attesa saluti. . Armando

    Rispondi
  • 17 Gennaio 2011 in 14:13
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    Sto acquistando un’immobile costruito su un terreno concesso in diritto di superficie (99 anni) dal Comune di Roma alla cooperativa costruttice. Io lo sto acquistando (secondo passaggio) dal socio della cooperativa in quanto sono trascorsi i 5 anni previsti dalla convenzione.
    A 3 giorni dal rogito il notaio mi dice che è rimasta in piedi ancora un’ipoteca sul terreno a favore di una banca (Merrill Lynch)e contro la società che inizialmente era proprietaria del terreno. Tale ipoteca si riferisce a una vasta area su cui è stato edificato (sembra non frazionata).La presenza di tale ipoteca ha bloccato la concessione del mio mutuo.
    Di tutto questo il venditore (a suo dire) non era a conoscenza e spetterà a lui trovare la soluzione pena la restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata da me.
    Vorrei saper se tale ipoteca potrà essere cancellata (e se si in quanto tempo) e soprattutto se deve rimanere è vero che nessuna banca concederà un mutuo? Vorrei rassicurazioni anche per una mia successiva vendita.
    grazie

    Rispondi
    • 21 Gennaio 2011 in 18:29
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      Buongiorno Andrea, non è solo un problema di concessione del mutuo, molto probabilmente, anche se la sua Banca decidesse di concederle il prestito per far fronte all’acquisto, il notaio si rifiuterebbe. saluti

      Rispondi
  • 22 Gennaio 2011 in 02:11
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    Salve. Nel 1998 ho acquistato una casa su una zona peep. In questi anni mi sono separato e la casa, interamente di mia proprietà, è stata assegnata alla mia ex moglie che ci abita con i figli. Adesso sto valutando vari immobili di cui uno molto interessante è su altra zona peep sempre nello stesso comune. La domanda è: posso acquistare questa casa essendo ancora proprietario dell’altra, che peraltro non usufruisco di tale bene, avendo già usufruito dei benefici dell’edilizia popolare?
    Grazie, Marco

    Rispondi
  • 25 Gennaio 2011 in 17:26
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    Spiego la mia situazione in relazione all’appartamento di mia proprietà. Ho acquistato nel 1994 in Monterotondo-RM tale appartamento costruito in base alla legge 167 edilizia popolare. Sono anche proprietario della superficie di edificazione. La convenzione che stipulò il costruttore con il comune di Monterotondo prevedeva che se i proprietari avessero voluto rivendere l’abitazione sarebbero stati soggetti alle regole della convenzione stessa che prevedeva che entro la data di 30 anni (?) dalla concessione edilizia (1990) dovevano rivendere al prezzo stabilito dal comune e non dal proprietario o dal libero mercato.
    Una sentenza della cassazione che ho trovato su internet dice:
    1) poiche’ l’art. 35, c. 14-17 della l. 22/10/1971, n. 865, stabilisce una disciplina limittiva della commerciabilità degli alloggi, l’autorità comunale non può disporre ulteriori restrizioni ostandovi la riserva di l. prevista nell’art 42, c. 2, della costituzione (cons. stato, sez. 4, 10/01/1990 n. 9, in Giur.. it. 1990, III, 1,240) e che ” sono illegittime le clausole inserite in una convenzione.
    Per l’assegnazione di aree destinate alla realizzazione di alloggi economici e popolari con le quali l’autorita’ comunale in violazione dell’ art.35 della l. 22/10/1971 n. 865, imponga alle cooperative ed ai suoi assegnatari limitazioni alla facoltà di cedere o locare gli immobili diverse e più onerose di quelle previste direttamente dal legislatore (cons. stato, sez IV , 10/01/1990 n. 9, in foro ammin., 1990, 35)”. Successivamente tutti i vincoli stabiliti dall’art. 35, l. 865/1971 dal c. 15 al 19 sono abrogati dall’ art. 23, c. 2, della 179/1992.
    2) La legge 179/1992 ha non solo ridotto a 5 anni il divieto di alienabilità e di locazione precedentemente fissato in 10 e 20 anni per gli appartamenti realizzati su aree cedute in proprietà, ma ha altresì abrogato tutte le prescrizioni soggettive e di determinazione del prezzo di cessione degli alloggi oltre il periodo di durata di detto divieto.

    Insomma il mio dilemma è questo: posso oggi dopo 20 anni della concessione edilizia del mio appartamento rivenderlo tranquillamente a prezzo di mercato ed a chiunque senza essere sottoposto alle regole del mio comune di Monterotondo? Il notaio avrebbe degli impedimenti a tal riguardo a fare il rogito?
    Grazie, Danilo.

    Il comune di Perugia ha già attuato tale procedura.

    Rispondi
  • 26 Gennaio 2011 in 13:42
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    Buongiorno,
    sono un architetto e vorrei sottoporle un quesito: un comune che ha più di 100.000 abitanti, è tenuto a redigere il piano PEEP e mettere a disposizione di singola cooperativa edilizia l’area o le aree per la costruzione di alloggi, con caratteristiche di edilizia economica e popolare?
    Esiste altrimenti un’alternativa per l’acquisizione diretta dell’area da parte della cooperativa edilizia?
    In attesa di un riscontro,
    le invio i miei più Cordiali Saluti

    Rispondi
  • 1 Febbraio 2011 in 00:53
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    buona sera, vorrei sapere se acquistando in regime di legge 167 sono costretto ad acquistare necessariamente anche il box e non il solo appartamentino?
    sto raccogliendo pareri contrastanti. grazie

    Rispondi
  • 7 Febbraio 2011 in 14:04
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    Sono proprietaria di un immobile costruito con edilizia convenzionata, il costruttore nel compromesso ha fatto scrivere che i sottotetti e i portici restavano di sua proprietà. I proprietari degli appartamenti possiamo rivendicarne l’apparteneza e acquistare o addirittura pretendere la proprietà dei sottotetti?

    Rispondi
  • 11 Febbraio 2011 in 14:02
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    Ciao,
    sono interessato all’acquisto di un immobile costruito in area PEEP. Un socio sta per dare le dimissioni e dovrei subentrare al suo posto. Esitono particolari vincoli o problemi ?

    Grazie

    Rispondi
    • 21 Febbraio 2011 in 18:46
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      Buongiorno Ciro, lei dovrà avere i requisiti richiesti e citati nella convenzione tra il Comune e la cooperativa. saluti

      Rispondi
  • 15 Febbraio 2011 in 23:24
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    volevo sapere, acquistando una area della zona peep e senza contributi da parte dello stato o regione o quantaltro, si possono costruire appartamenti superiori ai 110 mq.
    Se il piano del comune lo prevede.
    Grazie cordiali saluti

    Rispondi
    • 21 Febbraio 2011 in 18:31
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      Si Giuseppe, è possibile. saluti

      Rispondi
  • 16 Febbraio 2011 in 01:06
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    buongiorno Elettra,sono socio di una cooperativa edilizia che stipulò nel 1990 con il comune convenzione ai sensi dell’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 numero 865,ora dopo anni di cause e fallimenti dovrei eseguire rogito ma purtroppo nel frattempo non sono più residente in quell’appartamento in quanto è intervenuta sentenza di separazione che mi ha obbligato ad allontanarmene per concederlo in uso gratuito alla mia ex moglie(non socio) che li ci vive con nostro figlio,ho richiesto alla ex moglie di poter prendere residenza nuovamente nell’appartamento solo per il tempo necessario a dar luogo all’esecuzione del rogito,ma la stessa lo nega se non che dietro richiesta economica,la domanda è:possibile che io non abbia un modo legale per poter definire questo atto,tutti i notai interpellati mi dicono che se non ho la residenza in quell’appartamento non la ho possibilità di concretizzare alcun atto….i legali mi dicono la stessa cosa,ma possibile che se un giudice da una sentenza del genere io non abbia più il diritto di prendere la proprietà di quello che doveva essere il mio appartamento? chissà se lei sa’ darmi qualche nuova strada da perseguire Gazie

    Rispondi
    • 21 Febbraio 2011 in 18:31
      Permalink

      Gentile DAniele, purtroppo alla luce di quanto mi dice, non ci sono molte vie d’uscita se non quella di trasferire la residenza nell’immobile, ci dispiace molto per lei e per la situazione che deve affrontare. saluti

      Rispondi
  • 24 Febbraio 2011 in 19:49
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    Salve, avrei bisogno di un’informazione , sono propietaria di una casa in area PEP , l’ho acquistata dal primo propietario , vorrei sapere se per affittarla devo aspettare i 5 anni ( io abito qui da 3 anni ) perche’ purtroppo mi devo trasferire nella provincia della mia citta’ ( Verona) . Eventualmente a chi mi devo rivolgere per spiegazioni o consigli ? Grazie saluti Manuela

    Rispondi
    • 25 Febbraio 2011 in 10:44
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      Buongiorno Manuela, dovrà leggere attentamente la convenzione che regola i patti tra il Comune e la Cooperativa che ha costruito, lì dovrebbe trovare tutte le informazioni in merito, altrimenti, all’ufficio preposto del Comune dove si trova l’immobile, saluti

      Rispondi
  • 4 Marzo 2011 in 13:23
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    Salve sto acquistando una casa con le agevolazioni prima casa. L’immobile è sottoposto a diritto di superfice sul terreno. Visto che sto acquistando attraverso l’erogazione di un mutuo bancario, volevo sapere se la legge 167 può essere un vincolo da parte della banca per l’erogazione dello stesso.

    Grazie e cordiali saluti

    Simone Cannella

    Rispondi
  • 22 Marzo 2011 in 15:57
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    buogiorno ho bisogno di porle un quesito,se per gentilezza mi può togliere un dubbio.
    Sono in possesso della convenzione inerente alla mia abitazione in edilizia convenzionata datata 1988 ma vale la data della convenzione o del roggito sia per diritto di superfice e sia per diritto di proprietà.
    in anticipo ringrazio

    Rispondi
  • 5 Aprile 2011 in 12:42
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    Buongiorno,
    dovremmo comprare un appartamanto costruito circa 12 anni fa in “ediliza economica e popolare in cooperativa” il comune ha dato un prezzo all’appartamento ma non si capisce se si è vincolati a tale prezzo per soli 15 anni (quindi se tra 3 anni la si puo rivendere a prezzo di mercato) oppure se questo vincolo è presente per 90 anni… sul rogito non si capisce e il notaio non da informazioni se non per fare atti notarili. mi sapreste dire cosa comporta acquistare questo immobile? e chi deve effettivamente stabilire il prezzo di vendita? grazie mille. viviana

    Rispondi
    • 8 Aprile 2011 in 11:08
      Permalink

      Buongiorno Viviana, dovreste leggere la convenzione stipulata tra il Comune e la cooperativa, lì troverete la risposta. saluti

      Rispondi
  • 22 Aprile 2011 in 21:27
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    Salve , sono propietaria da 3 anni di una casa area peep , dovendo cambiare vita cioe’ anche il lavoro aprendo una azienda agricola e costruire una casa su tale terreno , tutto questo in un altro comune , come posso fare per l’intestazione di entrambe le case ? Cioe’ posso avere la residenza nel nuovo comune o devo per forza tenerla nella casa area peep ? Ovviamente la casa area peep rimarrebbe chiusa fino allo scadere dei 5 anni per poterla affittare . Grazie

    Rispondi
  • 26 Aprile 2011 in 10:24
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    Sono ancora Manuela, volevo dire che sono la seconda propietaria dell’immobile , l’ho acquistato 3 anni fa’ , l’immobile ha gia’ 10 anni . Grazie

    Rispondi
  • 26 Aprile 2011 in 11:41
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    Buongiorno, sono socia di una cooperativa delle forze armate ancora in proprietà indivisa, dove attualmente abito. Vorrei far parte di un’altra cooperativa legge 167 e, donare a mio figlio maggiorenne, una volta avuta la possibilità della divisione della prima cooperativa l’alloggio, in modo da non essere proprietaria di alcun alloggio al momento della consegna delle chiavi del secondo. Secondo lei è possibile tutto questo? Grazie

    Rispondi
  • 3 Maggio 2011 in 13:10
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    Buongiorno, ho intenzione di acquistare un immobile costruito in zona peep. Il venditore è un privato (possiede l’appartamento da circa 6 anni) che sta ultimando in questi giorni l’acquisto del terreno su cui è costruito l’immobile. In questo modo io diventerei proprietaria sia dell’immobile che del terreno. Questo mi libera dal vincolo di dover rivendere eventualmente in futuro l’immobile al prezzo stabilito dal comune, come del resto sotiene di dover fare il venditore con me?
    Grazie infinite, Luana.

    Rispondi
  • 3 Maggio 2011 in 18:31
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    sto per acquistare un appartamento in una zona di edilizia convenzionata, a quali rischi vado in contro? il venditore è propietario da meno di 5 anni può vendere?grazie a presto

    Rispondi
  • 5 Maggio 2011 in 14:03
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    buongiorno. ho preso in affitto un appartamento, di quelli che fanno parte dei 20000 alloggi per roma volevo sapere se sia possibile che mi abbiano fatto un contratto di affitto classico scaricato da internet senza nessun diritto ne di vendita ne di riscatto tra 8 anni. tutto cio’ dopo aver portato tutti i requisi necessari per accedere a questi alloggi

    Rispondi
  • 6 Maggio 2011 in 09:46
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    Salve, volevo sapere se questa legge 167 (legge Fleres) è ancora in vigore. Ovvero se è possibile che ancora oggi dei costruttori possano avvalersene per realizzare piano costruttivi su terreni agricoli che abbiano le caratteristiche richieste dalla legge.

    Grazie in anticipo

    Rispondi
  • 14 Maggio 2011 in 15:34
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    salve,
    abbiamo prenotato una casa in costruzione da un costruttore nell’ambito di un piano di zona regolato dalla legge 167. Ieri abbiamo scoperto che il prezzo imposto dal comune sarà vincolante nel caso volessimo, in futuro, rivendere la casa. Da quello che ho letto il limite dovrebbe essere di 5 anni.. ma questo vale per tutti coloro che acquistano in regime di edilizia agevolata o deve essere specificato in qualche modo? inoltre non mi è molto chiara la faccenda della proprietà del terreno. quando può e se può essere riscattata?Grazie mille

    Rispondi
  • 16 Maggio 2011 in 19:19
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    Quale consulente di una società di costruzioni sono a porvi il seguente quesito: sono in possesso di un preliminare di acquisto di un lotto di terreno ex l.167/62 (edilizia convenzionata) di un certo p.d.z.
    Il comune, per semplificare le procedure, vuole adottare una d.d. (determina dirigenziale) al fine di rilasciarmi il lotto di terreno. Tale determina ha lo stesso valore del rilascio della convenzione? Se la vs risposta sarà positiva in base a quale normativa i due titoli sono equivalenti?

    Rispondi
  • 25 Maggio 2011 in 18:39
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    Buonasera, sono separata (non ancora divorziata) con sentenza del tribunale dall’Ottobre del 2009 ma nel frattempo abito ancora la casa di proprietà del mio ex marito (costruita anch’essa con la legge 167 circa 20 anni fa) insieme a lui e nostra figlia, in attesa che sia terminata la costruzione di un alloggio legge 167 nello stesso comune d dove abitiamo. E’ sufficiente essere separati perchè io possa acquistare la casa? Quali sono altri eventuali requisiti essenziali perchè io sia in regola con l’acquisto della casa? Grazie in anticipo per la risposta e cordiali saluti.

    Rispondi
  • 29 Maggio 2011 in 14:18
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    Sto per acquistare un immobile in Roma costruito con la legge n.167. La società venditrice mi ha richiesto un prezzo superiore rispetto a quello che verrebbe riportato nell’atto notarile in quanto a suo dire la stessa è obbligata a riportare nel rogito l’importo stabilito dalla convenzione stipulata con il comune di Roma. Tanto premesso chiedo a cosa incorrerei in caso di fallimento della società. Rappresento che per l’acquisto dell’immobile de quo mi verrebbe concesso, dallo stesso istituto di credito della società venditrice, un mutuo pari all’80% del valore riportato nel rogito. Grazie.

    Rispondi
  • 29 Maggio 2011 in 19:41
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    salve, vorrei porre una domanda, io e mio marito nel 2007 abbiamo acquistato una casa da una ditta costutrice, il nostro e’ un immobile di edilizia economico agevolata( nell atto non si fa riferimento alla legge 167),acquistata con mutuo bancario (non regionale,), ora vorremmo rivendere questo immobile ma il comune non ci rilascia il nulla osta, quali sono i vincoli legati a questi immobili?
    in attesa di una gentile risposta porgo tanti saluti.paola

    Rispondi
  • 31 Maggio 2011 in 19:13
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    sono socio di una cooperativa edilizia, con programma di n. 120 alloggi , ho firmato un contratto preliminare con l’ammontare delle spese da sostenere: anticipo, ammortamneto mutuo, ed iva, puntualmente pagati, adesso il presidente della cooperativa mi chiede ulteriori 10.000,00 €, per spese non previste e non prevedibili riguardanti adeguamento costi di realizzazione delle opere urbanistiche,1) facendo riferimento che in fase di incantieramento e di decespugliamento ci si è resi conto che l’area era attraversata da un tratto interrato dell’acquedotto comunale, prima mai segnalato ne dai proprietari ne dal comune; 2) il piano quotato del fondo naturale dell’area è risultato difforme da quanto previsto in progetto, quindi sostiene la necessità di realizzare opere impreviste ed imprevedibili, quali muri di contenimento costituzione di rilevanti sbancamenti e che il direttore dei lavori ha stimato detto incremento di costo in circa 1.200.000,00 salvo ulteriori e più dettagliati conguagli, premetto che la quota stimata nel contratto preliminare da me firmato x le opere di urbanizzazione era pari a €1.500.000,00, adesso mi chiedo se sia corretto accollare le spese x evidenti sbagni tecnici ai soci e che quindi non venga rispettato il contratto pleliminare di acquisto firmato dalle parti.

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  • 8 Giugno 2011 in 10:33
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    Vivo in una Cooperativa edilizia di abitazione a contributo erariale di tipo INDIVISA (cioè siamo tutti soci in affitto). Purtroppo i consiglieri sono poco affidabili e fra i diversi illeciti praticati, hanno addebitato, a partire dal 2009, solo ad alcuni quartieri, nell’anno successivo alla registrazione contabile delle fatture di spese di manutenzione, piccoli importi, che sommati tutti insieme non superano i 10.000 Euri annuali per singolo quartiere, definendoli fra l’altro manutenzioni straordinarie. Io ritengo che questo metodo di addebito nell’anno successivo per spese di competenza dell’anno precedente non sia legale, dato che qui da sempre, si adotta obbligatoriamente il principio di competenza, dove in conformità agli importi del preventivo annuale di spese, vengono emesse ai soci in affitto della Cooperativa, fatture trimestrali di anticipo spese; poi quando si chiude il bilancio nell’anno successivo, viene conteggiato il consuntivo a saldo delle spese ed il relativo conguaglio a debito o credito. I consiglieri di questa Cooperativa di abitazione, non ci hanno voluto rilasciare nemmeno il preventivo annuale delle spese con il riparto dell’anno 2009/2010/2011 e neppure il relativo consuntivo con conguaglio. So che questi sono documenti obbligatori e vorrei sapere come possiamo ottenerli, dato che li ho richiesti, sia per iscritto che verbalmente, diverse volte, senza alcun esito.

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  • 18 Giugno 2011 in 14:19
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    siamo propietari di un appartamento costruito in zona soggetta alle agevolazioni della legge di residenza popolare.La cooperativa che ha costruito il parco residenziale, stipulava alcuni due mutui presso due diversi Istituti bancari. Poi per diverse vicende alterne che stavano facendo fallire la cooperativa, si attivava alla fine naturtale di questi mutui che lacuni di noi aveva pagato in parte. Quindi alla fine fummo costretti, per non perdere quanto dato in anticipo, a sanare il debito con la banca che nel frattempo, si era raddoppiato (erano gli anni che vi era un tasso molto alto) e quindi per pagare il mutuo finito, abbiamo dovuto sottoscrivere un mutuo ex novo a cui andava aggiunto la rivalutazione dell’immobile. Ora la cooperativa sta vendendo gli ultimi appartamneti a prezzo molto inferiore di chi nell’anno 1996 lo ebbe a comprare sulla carta.-
    Domanda:- è della’nno 2004 che abbiamo effettuato il rogito, possiamo far valere i nostri diritti? Le tasse del notaio in base alla legge 167 sono della metà ma noi abbaimo pagato per normale .grazie e scusate se la e mail è lunga.

    Rispondi
  • 22 Giugno 2011 in 16:57
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    Buongiorno,
    mia cognata, assegnataria di un appartamento in una cooperativa ad edilizia agevolata, al momento dell’estinzione del mutuo regionale, e della stipula dal notaio ha ceduto alla sorella l’appartamento, regolarmente rogitato a nome della sorella subentrante.
    Successivamente la Regione invia una raccomandata alla nuova assegnataria dicendo che non ha i requisiti necessari e si riserva di compiere la azioni del caso. Passato oltre un anno dalla raccomandata non si sa ancora nulla, cosa potrebbe succedere? Grato per quanto potrà dirmi, ed esprimendo i miei complimenti per la sua chiarezza e professionalità invio cordiali saluti

    Rispondi
  • 12 Luglio 2011 in 08:31
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    Buongiorno, volevo sapere CHI, nel momento in cui durante un sopralluogo di collaudo quindi in presenza del collaudatore della direzione dei lavori e dell’impresa affidataria dei lavori, viene riscontrata l’errata esecuzione della posa in opera della pavimentazione di un alloggio 167, ripeto CHI deve rispondere del danno? Se il socio aggiudicatario ha stipulato sempre contatti economici con la cooperativa, ne risposte lei o l’impresa?

    Rispondi
  • 26 Luglio 2011 in 14:46
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    Buongiorno.
    Se nella convenzione tra Comune e Cooperativa non sono indicati nè il prezzo massimo di vendita nè quello di locazione dell’immobile (ho una casa costruita in zona peep con diritto di superfice 99+99 e non diritto di proprietà, inclusa in una cooperativa trasformatasi nel tempo da indivisa a proprietà individuale) quali sono i miei obblighi verso il Comune stesso? Posso vendere a terzi? grazie mille

    Rispondi
  • 26 Settembre 2011 in 18:18
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    Negli anni 80, il Comune di Lucera (FG) a dato seguito alla realizzazione di una zona oggi denominata 167 sull’edilizia di tipo economica e popolare:stà di fatto che ancora oggi quasi tutti i terreni assegnati ai vari costruttori , sono ancora da espropriare, e solo nel 2004 a seguito di una delibera comunale, sono state inviate richieste di pagamento del terreno , somme di circa € 5000,oo per il diritto di superfice e proprietà. DOMANDA : Si può dopo circa trentanni chiedere dette somme se i terreni non risultano espropriati ? In base a quale criterio, sono stati fatti i conteggi delle somme da versare ? Come mai al catasto i suoli in questione risultano ancora intestati a vecchi proprietari? Il comune oggi può effettuare un rogito senza essere venuto in pieno possesso dei terreni? Datemi una risposta.
    Cordiali saluti.

    Rispondi
  • 26 Settembre 2011 in 18:28
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    Buonasera,
    mio padre sta vendendo una casa comprata 31 anni fa in zona PEEP,legge 167/78,e’ vero che c’e’ da pagare una somma (abbastanza elevata)per la rivalutazione del terreno ?
    Faccio presente che da 3 anni la zona non e’ piu’ dichiarata PEEP,
    Se si deve pagare,con che valutazione viene fatto il calcolo dell’importo?
    Grazie
    Paolo

    Rispondi
  • 30 Settembre 2011 in 09:20
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    salve sono in affitto da parecchi anni in 1 casa popolare in zona bagni di Lucca .Ieri sera ho visto la trasmissione con il ministro Brunetta e molto interessante ha detto che ogni casa popolare può essere riscattata inviando domanda scritta a un ente che non ho capito bene come si chiama se mi potete aiutare voi a dirmi come si chiama..Grazie

    Rispondi
  • 3 Ottobre 2011 in 15:21
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    se l’assegnatario dell’appartamento (cooperativa legge 167)non è residente per alcuni anni nell’alloggio ma ci sono figli o parenti residenti può, nel momento in cui l’alloggio passa da proprietà indivisa a proprietà individuale, rivendicare il proprio diritto di acquisizione dell’alloggio?
    Come si potrebbe ovviare a questo problema serio, soprattutto dopo aver pagato quasi 30 anni di canone d’affitto?
    GRAZIE

    Rispondi
  • 4 Dicembre 2011 in 22:26
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    Bungiorno,

    Abito con mia zia in casa popolare.Ho la residenza in questa casa.Zia ha ricevuto proposta di acquisto e vorebbe lascarla me nel testamento.E scritto che potra venderla dopo 5 anni di acquisto.Mia domanda:Cosa succede se lei muore prima che paseranno 5 anni?casa sara mia?dopo quando la potro vendere io in caso se lei sucedera qualcosa?

    Grazie

    Rispondi
  • 11 Dicembre 2011 in 21:35
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    soo il presidente di una cooperativa edilizia che sta acquistando dal comune un lotto di edilizia convenzionata. Il comune mi chiede di pagare l’iva del 21% sul costo del terreno . E’ Giusto? A me sembra che l’IVA non è dovuta e la tassazione è fissa.

    Rispondi
  • 29 Dicembre 2011 in 18:42
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    Salve, vorrei comprare una villetta, ma ho saputo che quella zona è nata con cooperativa legge 167. Vorrei sapere quanto costerebbe per esercitare il diritto di proprietà? Se ci sono problemi con il mutuo! grazie Sabrina

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  • 25 Gennaio 2012 in 16:14
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    Buongiorno,circa 6 anni fà ho prenotato come socio di Cooperativa un appartamento in una palazzina in costruzione.Dopo aver regolarmente versato tutte le somme richieste ,lo stesso mi viene consegnato nel gennaio 2009 ma prima di entrarne realmente in possesso ,chiedo al Presidente di recedere dall’acquisto avendo scelto un’altro appartamento.Dopo circa 1 anno e mezzo individuiamo un nuovo Socio interessato all’acquisto ; lo stesso in tempi brevi versa alla Coop l’80% dell’intero costo ma il Presidente destina la somma a diverse operazioni mai specificate,iniziando a ” nicchiare ” sulla data di stipula notarile per il nuovo acquirente e nel restituirmi la somma anticipata.Dopo due anni circa,intendo muovere causa legale verso lo stesso per ottenere quanto anticipato durante la costruzione ; quali passi compiere,quanto tempo e speranze ho di ottenere la somma ?

    Rispondi
  • 14 Marzo 2012 in 22:02
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    socio di una cooperativa che dopo aver finito la casa, gli è stata assegnata questa è fallita. Il curatore fallimentare ha venduto il lotto di verde attrezzato che faceva parte della lottizzazione.Su questa area sorge anche una casamatta dove si trovano le pompe e autoclavi, che riforniscono di acqua le 16 villette della quale una è la mia.Possiamo noi rivendicare ora almeno la proprieta della casamatta e del terreno dove ci sono le varie tubazioni e cavi elettrici di passaggio.

    Rispondi
  • 26 Marzo 2012 in 00:12
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    Salve, avendo costruito e quindi raggiunto lo scopo, con l’assegnazione dell’immobile con atto notarile, siamo dimissionari da una cooperativa edilizia con convenzione col comune in scadenza fra 2 anni. Ora vorrei sapere se gli spazi verdi sono alienabili e se quindi potrò acquistarne una frazione di essi. grazie

    Rispondi
  • 4 Aprile 2012 in 14:24
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    Ci si puo’ ritirare dopo aver comprato un appartamento 167, zona marino a Roma, in quanto la data era prevista per giugno? Purtroppo ci sono problemi con comune di marino per il depuratore e forse ce la danno a dicembre. Ma a me serve urgentemente. Oltre i soldi alla ditta costruttrice ho dato dei soldi all’agente che me l’ha fatta avere (quota) Che devo fare?

    Rispondi
  • 19 Aprile 2012 in 12:32
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    in virtù della legge 167 i miei genitori avevano acquistato nel 1991 un terreno dove avrebbero dovuto edificare la casa; per vari motivi, dopo varie concessioni edilizie, la costruzione non è stata ultimata.
    La mia domanda è questa: il fabbricato anche se non finito di costruire e il terreno finiscono nell’asse ereditario? grazie

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  • 27 Gennaio 2013 in 02:35
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    Salve, ho acquistato un immobile nel 1992 secondo la legge 167/62.
    Il Comune mi ha dato la possibilita’ di riscattare il terreno.

    Vorrei sapere :
    a) posso farlo valutare da una qualsiasi agenzia immobiliare ?
    b) se lo deve fare il Comune, perche’ ?
    c) ci sono dei vincoli nella vendita dell’immobile (da notare l/immobile e’ attualmente affittato)
    per esempio costi particolari o tempistica per la vendita ?

    Grazie

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  • 20 Agosto 2013 in 09:51
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    Ho acquistato nel settembre 2009 dalla Cooperativa edilizia di cui sono tutt’ora socio un alloggio costruito nel PEEP del mio Comune.L’alloggio rifinito esternamente aveva ed ha bisogno di ulteriori lavori al suo interno. Non ho mai potuto trasferire la residenza in esso per motivi economici( mancanza di risorse per le opere di completamento). L’agenzia delle entrate mi ha notificato un accertamento chiedendomi di pagare la differenza dell’Iva dal 4% al 10% oltre alle sanzioni.Sono a conoscenza che entro due anni dalla stipula dell’atto notarile avrei dovuto abitare con residenza presso l’alloggio, ma non avendo potuto eseguire i lavori di completamento e quindi ottenere l’agibilità per trasferirmi posso produrre un ricorso avendo titolo per la prima casa all’IVA agevolata o non ho speranze?.
    Per i lavori di completamento posso scontare l’IVA al 4% o rischio di prendere ulteriori sanzioni?

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  • 12 Novembre 2014 in 16:57
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    Sono in procinto di vendere un appartamento in zona 167. La proprietaria che nel 2007 ha venduto a me, ha fatto regolare domanda al Comune affinchè quest’ultimo potesse esercitare il diritto di prelazione. Trascorsi 60 gg. dalla domanda x tacito assenso la sig.ra si è ritenuta quindi libera di vendermi l’immobile. Vi chiedo se anch’io devo nuovamente fare domanda al Comune oppure è valida ancora quella che aveva già presentato la ex-proprietaria? N.B. (la sig.ra aveva acquistato l’immobile direttamente da cooperativa. Vi prego di non pubblicare la mia E-mail. Grazie, saluti.

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  • 13 Ottobre 2015 in 11:57
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    Salve, volevo fare una domanda:
    ho acquistato un appartamento nel 2008 di nuova costruzione con diritto di proprietà del comune sul suolo per 99 anni. il proprietario di prima aveva acquistato nel 2003 a 170.000 di lire e me lo ha rivenduto a 300.000 €. Forse però il prezzo non poteva essere così alto visto che si trattava di edilizia agevolata, ma nulla ha detto il notaio e nulla la banca che mi ha concesso il mutuo. La Cassazione ha ultimamente ribadito che i prezzi di queste case sono imposti e che non possono superare quello deciso dal comune. come posso agire? c’è qualche speranza che l’atto stipulato sia nullo e di riavere i soldi o fare altre azioni per avere un parziale risarcimento? grazie infinite.

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