Recuperare i sottotetti con il Piano Casa
Guadagnare altro spazio. Resta fondamentale osservare i requisiti di aerazione e di illuminazione. L’obiettivo è quello di ridurre il consumo di nuovo territorio; la soluzione è quella di rendere vivibile, ma solo a scopo abitativo, le cosiddette mansarde. Ma attenzione: l’altezza minima è di 2.40 metri.
E per concludere questa piccola guida chiarificatrice sul nuovo pacchetto di norme che va sotto il nome di Piano Casa, è necessario parlare del capitolo riguardante le disposizioni in materia di sottotetti.
La legge infatti, per ridurre il consumo di nuovo territorio si propone l’obiettivo di rendere abitativi i sottotetti, ma soltanto per gli edifici ad uso abitativo ubicati nelle zone urbanistiche A, B, C ed E. Viene dunque consentito, a scopo esclusivamente abitativo, il recupero volumetrico del piano identificato come sottotetto. Ovviamente, in questo caso, deve essere rispettata tutta la normativa igienico-sanitaria.
Altro onere da rispettare riguarda l’altezza dei locali. Questi devono essere alti almeno 2,40 metri. Misura che può venire ridotta a 2,20 metri ‘per spazi accessori dei servizi’. Non sarà però possibile realizzare delle sovra elevazioni.
Sono inoltre possibili interventi che riguardano l’apertura di finestre, lucernarie e terrazzi per assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione. Questa normativa però non sarà applicabile per quei comuni che, dopo motivata delibera da parte del Consiglio Comunale, ne dispongano l’esclusione entro, e non oltre, 90 giorni dall’entrata in vigore del Piano Casa.
Le norme riguardanti i sottotetti avranno valore anche per i seminterrati, eccezion fatta per quelli che si trovano in aree a rischio idrogeologico.
Infine da non dimenticare i titoli abitativi. La denuncia di inizio attività (Dia) deve essere presentata per ogni tipo di aumento volumetrico che rientra nella normativa del Piano Casa. Deve inoltre essere necessariamente richiesto il permesso per costruire per quanto riguarda quegli edifici che si ha intenzione di demolire e costruire; dello stesso permesso necessitano tutti quelli immobili ubicati nelle zone costiere o in quelle A, E ed F. Per quanto riguarda i controlli invece la legge pone in essere una ‘Commissione Regionale di valutazione per la tutela del paesaggio’.
Questa verrà composta da tre esperti nel settore di livello internazionale e avrà il compito di monitorare i vari interventi, in particolare quelli volti ad un miglioramento della qualità architettonica e all’attuazione delle norme sul risparmio energetico.
Anche se non riportato dal testo normativo questa speciale commissione dovrebbe andare ad affiancarsi all’Ufficio regionale del Piano Paesaggistico e alla Sovrintendenza nazionale dei beni paesaggistico-ambientali. Il Piano Casa entrerà in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione sul ‘Bollettino Ufficiale della Regione’ è avrà la durata di 18 mesi. Gli eventuali lavori dovranno avere inizio entro, e non oltre, i 36 mesi.
Fonte: Quotidiano Il Sardegna del 31 Ottobre 2009
Per il recupero del sottotetto le pendenze al momento esistenti dovranno essere le stesse ?.
La BUCALOSSI essendo una mansarda già accatastata come A2 in che percentuale va pagata se va pagata ?
Con il recupero energetico la percentuale di aumento cubatura è del 30% ?
Per quanto riguarda l’altezza, per il lato basso è vinvolante m. 2,40 o può essere anche 2,20 ?
grazie per le Vs future risposte
efisio