Ampliamenti di immobili a finalità turistico ricettiva in Sardegna

Acqua cristallina in SardegnaIl miglioramento della qualità architettonica nel contesto paesaggistico. Gli articoli 3 e 4 trattano esclusivamente gli interventi di edifici degli immobili che vengono definiti ‘a finalità turistico ricettiva’. Ecco una piccola guida per conoscere tutto quello che c’è da sapere.
Alcuni articoli (in particolare il numero 3 e quello 4) del Piano Casa della Regione Autonoma della Sardegna prendono in considerazione gli interventi di ampliamento che possono eventualmente riguardare le costruzioni in zona agricola e gli edifici degli immobili che vengono definiti ‘a finalità turistico ricettiva’. Dunque, per quanto riguarda gli edifici destinati ad un uso agrosilvo-pastorale, ma anche per quelli ad uso residenziale che sono compresi all’interno della fascia costiera tra i 300 ed i 2000 metri dal mare (per le isole minori però tale distanza viene ridotta tra 150 e 1000 metri), sarà possibile un aumento della superficie nella misura massima del 10% e per quanto riguarda esclusivamente una destinazione ad uso appunto agricolo pastorale e per quanto riguarda l’uso residenziale.

Se invece queste tipologie di edifici si trovano oltre i 2000 metri (1000 per le isole minori) l’aumento di volume consentito è del 20%. Per quanto riguarda le strutture di proprietà di un imprenditore agricolo e adibite ad uso agro-silvopastorale la cui ubicazione è compresa, sempre all’interno della fascia costiera, a 300 metri dal mare (misura ridotta per le isole minori a 150 metri) il limite di aumento della cubatura è sempre del 10% ma con il vincolo che questi tipi di interventi vadano a migliorare la qualità architettonica e il contesto paesaggistico e che tutta la serie di lavori venga approvata dalla speciale Commissione Regionale che è stata istituita da questa legge (articolo 7).

Vengono poi comunque consentite delle variazioni di superficie per tutti quegli edifici (ovviamente legittimamente realizzati) che non vadano a modificare superfici coperte. Più particolareggiata invece la normativa che prende in considerazione gli eventuali interventi di immobili a finalità turistico ricettiva (il già citato articolo 4). Per tutti quegli edifici con suddetto uso ubicati in aree extraurbane e compresi nella fascia costiera distante 300 metri dal mare (solita riduzione a 150 per le isole minori) viene consentito un aumento del 10% solo nel caso in cui i lavori di riqualificazione e ampliamento determinino un miglioramento a vantaggio del risparmio energetico (indicato intorno ad 10%).

Prevista poi la possibilità di aumento del 20% e 30% per la riqualificazione di edifici con miglioramento a vantaggio del risparmio energetico (indicato in 25%). Ovviamente l’incremento volumetrico deve essere prioritariamente destinato ‘a servizi turistici dell’attività aziendale’ (senza aumento di numero di posti letto). La presenza di tali requisiti deve però essere dimostrata allegando adeguata documentazione nella richiesta della concessione edilizia. Una volta ultimati i lavori poi deve essere prodotta tutta la certificazione di regolare esecuzione dei lavori (con documentazione tecnica e fotografica) affinché l’opera di ampliamento possa poi essere approvata dalla suddetta Commissione Regionale.

Tante soluzioni: anche il rinnovamento del patrimonio edilizio residenziale e ad uso turistico-ricettivo. Nella legge sono trattati anche interventi di ristrutturazione o ampliamento che vanno a riguardare tutti quegli immobili a finalità turistico ricettiva ubicati in aree extraurbane e in un tratto di fascia costiera.
Un intero capo (l’articolo 4 per essere precisi) della legge detta Piano Casa dunque va ad affrontare in maniera più particolareggiata tutta una serie di norme che prendono in considerazione gli eventuali interventi ristrutturazione o ampliamento che vanno a riguardare tutti quegli immobili a finalità turistico ricettiva”.

Per tutti quegli edifici con il suddetto utilizzo che sono però ubicati in aree extraurbane e compresi in un tratto di fascia costiera distante 300 metri dal mare (con riduzione a 150 per le isole minori) viene consentito un aumento del 10% della superficie esistente solo nel caso in cui i lavori di riqualificazione e ampliamento determinino un miglioramento a vantaggio del risparmio energetico (indicato intorno ad un 10%).
Nel presente articolo della legge poi viene presa anche in considerazione anche la possibilità di aumento del 20% e 30% per la riqualificazione di edifici con miglioramento a vantaggio del risparmio energetico (indicato stavolta in 25%). Come è ovvio però questo incremento volumetrico deve essere prioritariamente destinato ‘a servizi turistici dell’attività aziendale’ (rigorosamente senza aumento di numero di posti letto).

In caso dunque di riqualificazione la legge indica come obbligo il rispetto della condizioni che suddetti edifici vengano destinati, per almeno in 50%, a servizi turistici dell’attività aziendale. Per quanto riguarda poi gli immobili con destinazione prevalente ‘turistico-ricettiva con numero di camere non superiori a sette’ il cambio di destinazione d’uso viene comunque consentito in un incremento delle superfici che sono state dedicate alla suddetta attività, ma in misura non superiore al 30%. La presenza di tutti questi requisiti deve poi essere dimostrata allegando un’adeguata documentazione nel momento in cui si va a richiedere la concessione edilizia.

Una volta ultimati i lavori poi deve essere prodotta tutta la certificazione di regolare esecuzione dei lavori (con documentazione tecnica e fotografica) affinché l’opera di ampliamento possa poi essere approvata dalla suddetta Commissione Regionale. Ma non solo. Nella legge ‘Piano Casa’ viene anche promosso il rinnovamento del patrimonio edilizio residenziale e ad uso turistico-ricettivo. Nel caso specifico dunque non si tratta più solo di aumentare la superficie volumetrica, ma anche di ‘mettere a nuovo’ strutture ed edifici già preesistenti con opere di demolizione e ricostruzione. La norma è applicabile solo a tutte quelle costruzioni ultimate entro il dicembre del 1989 per le quali sia necessarie una messa in regola (il testo parla di adeguamento) in merito a requisiti ‘qualitativi, architettonici, energetici e di messa in sicurezza’.

Sono compresi in questa norma quei lavori di adeguamento che necessari a consentire accessibilità e mobilità in una struttura dei soggetto disabili. Dunque in caso di totale demolizione viene poi consentito, nella successiva ricostruzione dell’edificio (ovviamente compreso tra quelli sopraindicati), un aumento di cubatura del 30%. Questo aumento di superficie può anche arrivare ad un massimo del 35% nell’ipotesi in cui la tipologia di intervento previsto vadano a determinare una riduzione del consumo energetico pari ad un minimo del 10%.

Fonte: Quotidiano Il Sardegna Nord del 24 Novembre 2009

3 pensieri riguardo “Ampliamenti di immobili a finalità turistico ricettiva in Sardegna

  • 27 Novembre 2009 in 22:28
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    Premesso che possiedo un immobile accatastato c/2, in un terreno agricolo ricadente in zona E nel comune di Olbia, oltre i 2.000 metri dal mare; posso ampliarlo e chiederne il cambio di destinazione d’uso? O potrei chiedere una concessione per una nuova costruzione da adibire a dimora del titolare del fondo?
    Ringraziando anticipatamente si porgono cordiali saluti.

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  • 9 Gennaio 2010 in 02:46
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    Possiedo un immobile ad uso agricolo residenziale in zona E
    oltre i 2000 metri dal mare,il terreno è circa 4000 mq., è possibile usufruire dell’aumento di volumetria e del cambio di destinazione d’uso.Ringrazio per la disponibilità, saluti Sandro.

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  • 27 Luglio 2010 in 23:21
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    avrei intenzione di edificare,non subito, su un lotto di terreno, tra l’altro l’unico inedificato, in zona B ricadente all’ interno del centro matrice del mio comune. Con tutta questa normativa e con il PPR che difficolta’potrei incontrare? All’ufficio tecnico non ottengo risposte chiare.

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