Dichiarazioni in sede di atto riguardo la certificazione energetica degli edifici.
Ferma restando la possibilità di cedere/vendere un immobile non dotato dell’AQE (attestato di qualificazione energetica), a partire dal 1° luglio 2009 tutti gli immobili devono essere dotati di detto attestato,così come previsto all’art. 6 del decreto. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali (art. 6 comma 9) (3), l’attestato in parola (ACE) è sostituito a tutti gli effetti dall’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE).Riguardo la certificazione energetica, in sede di atto, le parti potranno dichiarare che:
1) l’immobile è dotato della certificazione energetica ed in questo caso è prevista la consegna dell’AQE (attestato di qualificazione energetica) in sede di rogito stesso se non è già avvenuta. La parte alienante si può impegnare in atto ad eseguire la consegna in sede successiva, ma sempre con il consenso dell’altra parte. Nel caso di immobile di nuova costruzione è prevista la sanzione amministrativa dall’articolo 15 comma 7 del decreto.
2) l’immobile non è dotato della certificazione energetica. In questa ipotesi, le parti saranno sollecitate dal notaio a regolamentare su chi graverà tale obbligo sempre che non si tratti un edificio di nuova costruzione. In pratica, nel decreto non vi sono divieti o sanzioni che impediscano che, là dove esista un accordo tra le parti, l’obbligo ricada sul compratore. E’ da segnalarsi la rilevanza di una completa informazione del notaio a favore delle parti in quanto il decreto, in sostanza, escludendo l’obbligo per il costruttore, rimanda alle parti su chi possa ricadere l’obbligo della qualificazione. Inoltre, in particolare, per tutti gli edifici realizzati o ristrutturati a seguito di permesso a costruire o DIA richiesto e presentata nel periodo compreso tra l’8 ottobre 2005 ed il 31 dicembre 2008 la certificazione energetica condiziona l’efficacia della dichiarazione di fine lavori (art. 8 co. 2 del decreto); inoltre, in base all’art. 2 co. 282 l. 244/2007 (legge finanziaria per l’anno 2008) ed è elemento che subordina il rilascio del certificato di agibilità.
L’obbligo di allegazione della certificazione energetica, peraltro abrogato pare dal disegno di legge di conversione del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, si riferisce anche agli atti di donazione/cessione gratuita?
Grazie