Solidarietà nel pagamento dell’imposta di registro

Riferimenti normativi: La legge 296/06 – Finanziaria 2007 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27.12.2006 (suppl. ord. N. 244) , entrata in vigore il 1.1.2007

La nuova disciplina, integrando il disposto dell’art. 10 D.P.R. 26.4.1986 n. 131, inserisce anche la figura dell’agente immobiliare tra i soggetti tenuti a richiedere la registrazione delle scritture negoziali (non autenticate) stipulate a seguito della sua attività. Questo significa che l’agente immobiliare dovrà provvedere a sua cura, qualora non lo facciano direttamente le parti contraenti, a richiedere la registrazione dei contratti (es: contratti preliminari di compravendita e/o di locazione, contratti di locazione, ecc) stipulati a seguito della sua attività professionale e non solo, dovrà provvedere, qualora non lo facciano i contraenti, al pagamento dell’imposta di registro (relativa a tali scritture private; 0,50% sulla caparra confirmatoria o 3% sull’acconto oltre all’imposta fissa di € 168,00) essendo egli diversamente responsabile in solido con le stesse nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per il predetto pagamento (salva la successiva possibilità, di rivalersi nei confronti dei contraenti stessi).

I soggetti che devono effettuare la dichiarazione dal notaio rimangono sempre ed esclusivamente le parti coinvolte nella compravendita e non l’agente immobiliare, il quale però dovrà comunicare alle parti il proprio numero di iscrizione al ruolo e la C.C.I.A.A. nel quale è tenuto il ruolo sopra indicato.

2 pensieri riguardo “Solidarietà nel pagamento dell’imposta di registro

  • 1 Luglio 2010 in 16:31
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    Ho venduto un terreno edificabile ad una impresa di costruzione. L’imposta principale è stata pagata dall’impresa, unitamente alle spese notarili.Habbiamo ricevuto un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate, avviso non impugnato nè da me (venditore), nè dall’impresa (compratrice).L’attività dell’Agenzia , per il recupero dell’imposta complementare, sembra sia stata posta in essere solo nei miei confronti quale soggetto solidarmente obbligato al pagamento, fino al punto di iscrivere ipoteca sulla mia casa. Quali azioni posso porre in essere sia nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che del compratore ?
    Ringraziando per la risposta, porgo distinti saluti.
    Paolo Berta.

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  • 1 Dicembre 2010 in 13:09
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    Un analogo caso mi sta capitando anche a me ma ancora non ho ricevuto la cartella di pagamento dopo accertamento con adesione avanzato solo da me venditore del terreno edificabile.
    Dalle notizie prese un po dalla gerit equitalia un po da avvocati so che vengono colpiti sia il compratore che il venditore, ma la gerit si rifà prima sul compratore e poi se non riesce ad ottenere la somma dovuta allora passa al venditore. Quindi credo che l’ipoteca te la mettono solo come garanzia aggiuntiva nell’ipotesi che non riescono a prendere la somma dovuta dall’impresa. Tu hai altre notizie dato che sto nella tua stessa situazione?

    Grazie, Sergio.

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