Il condominio

condomi.jpg

Il condominio negli edifici è la forma più complessa di comunione dei beni; il condomino infatti è proprietario esclusivo del proprio appartamento e comproprietario di alcune parti dell’edificio (fondamenta, scale, muri perimetrali, tetti…). All’interno del condominio quindi le parti comuni non possono essere soggette a divisione e tutte le innovazioni devono essere indirizzate al miglioramento o all’uso più comodo delle cose comuni. E’ necessario che venga nominato un amministratore nel caso in cui i condomini siano più di 4, sussiste l’obbligo di un regolamento invece quando i condomini sono più di 10. La maggioranza viene calcolata in base al numero delle quote e dei partecipanti, le spese vengono ripartite in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno secondo il criterio dei millesimi. L’assemblea dei condomini è l’organo deliberativo del condominio, in generale, per le decisioni dell’assemblea è sufficiente la maggioranza semplice, è necessaria la maggioranza qualificata per delibere con oggetto innovazioni, occorre invece il consenso di tutti i condomini per atti di disposizione. L’amministratore è l’organo esecutivo del condominio e tra i suoi compiti più importanti, oltre all’esecuzione dell’assemblea, c’è quello della rappresentaza anche processuale dei condomini, dura in carica un anno ma può essere revocato dall’assemblea in qualunque momento e per qualsiasi motivo. Da non confondere il condominio con la multiproprietà, infatti si parla di multiproprietà soltanto quando a ciascun proprietario è attribuito il diritto di godere della frazione posseduta per periodi limitati di tempo e a turno con gli altri proprietari.

14 pensieri riguardo “Il condominio

  • 22 Aprile 2009 in 09:05
    Permalink

    La mia domanda è: abito in un condominio di tre piani al primo piano, devo installare un tubo di scarico della caldaia a metano lungo la parete del palazzo fino a sopra il tetto. Il proprietario dell’ultimo piano non vuole perchè sostiene che è proprietà sua. Come posso risolvere il mio problema.
    In attesa porgo distinti saluti.
    Filippo Ricci

    Rispondi
  • 22 Aprile 2009 in 16:55
    Permalink

    Buongiorno Filippo, i muri perimetrali e le facciate, in un condominio, sono proprietà comune (articoli 1117-1136 codice civile).
    saluti

    Rispondi
  • 12 Giugno 2009 in 13:42
    Permalink

    Abito in un condominio vecchio di 40 anni, al piano terra. solo al mio piano c’è un perlinato di legno attaccato sulle pareti e sulle porte degli appartamenti. Ora, io devo sostituire la porta in quanto il telaio ha ceduto. Ho trovato (con difficoltà) un’impresa che mi realizza anche il rivestimento, ma ovviamente chiede circa 500 euro su una porta blindata da 1300; il rivestimento attuale non è riusabile per le misure diverse.
    Sono obbligato a ripristinare il rivestimento? Se lo ripristino, il costo è totalmente a mio carico?
    Grazie

    Rispondi
  • 26 Giugno 2009 in 10:56
    Permalink

    Buongiorno Marco, ogni intervento sulle parti condominiali deve essere approvato dall’assemblea.
    saluti

    Rispondi
  • 14 Luglio 2009 in 23:29
    Permalink

    Sono proprietaria di un appartamento in una palazzina composta da 7 proprietari e 1 inquilino. Ho regolarmente pagato le quote condominiali, ma ho saputo che ci sono due proprietari e un inquilino che non pagano da un anno. Poichè il bilancio non è stato presentato da oltre 2 anni è vero che per legge chi non ha pagato fino a tale termine può non pagare più?

    Rispondi
  • 14 Settembre 2009 in 11:43
    Permalink

    Abitiamo in 15 villette a schiera.
    Gestiamo le spese comuni in modo ” familiare” dividendo le spese 1/15 a condomino.
    E’ necessario e’ obbligatorio costituire un candominio “legalmente” o e’ nei fatti gia’ costituito ?

    Grazie
    A.D’Andrea

    Rispondi
  • 23 Settembre 2009 in 07:32
    Permalink

    Un condomino ha l’appartamento che si sviluppa in parte sotto il tetto del condominio di appartenenza e per la rimanente parte si estende sotto il tetto contiguo di altro condominio. Nel caso di manutenzione della facciata relativa al suo condominio, paga per l’intera frazione millesimale o per la sola sottostante al tetto condominiale?

    Rispondi
  • 2 Ottobre 2009 in 19:06
    Permalink

    Salve, abito al terzo piano in un palazzo del 1870 circa, ci sono state varie ristrutturazioni ed ora è suddiviso in 10 appartamenti e una mansarda.
    Il mio problema è l’appartamento sopra il mio, esso ha un solaio vecchio, in legno sormontato da parquet anch’esso vecchio. Qunado viene calpestato produce rumori e vibrazioni che, ahimè, la notte mi svegliano.
    Il proprietario, in questo caso, è obbligato, visto che mi disturba e mi rende pessima la giornata, a ristrutturare o almeno porre migliorie?
    E nel caso negativo, io cosa posso fare?
    Grazie anticipatamente per la risposta.

    Rispondi
  • 22 Febbraio 2010 in 13:43
    Permalink

    buongiorno. abito al piano terra di una palazzina di due piani.
    a breve si dovranno effettuare nella scala dei lavori di ristrutturazione compresa la tinteggiatura. quanto sono tenuto a pagare. ringrazio. saluti.

    Rispondi
    • 24 Febbraio 2010 in 12:22
      Permalink

      Buongiorno Carla, dovrà pagare in base alle quote millesimali, saluti

      Rispondi
  • 8 Marzo 2010 in 18:34
    Permalink

    In un fabbricato, un’unità immobiliare è di proprietà di più persone, non in quote uguali (50% tizio, 30% caio, 20% sempronio). Mi chiedo:
    a- se in assemblea venissro tutti chi ha il diritto di parola?
    b- se non vengono tutti, ma ne viene uno su tre, questo uno ha diritto per tutta la proprietà o per la sua percentuale?
    Grazie

    Rispondi
  • 17 Settembre 2010 in 05:46
    Permalink

    Salve. Vi spiego i miei dubbi. Siamo tre fratelli e viviamo in una mini palazzina suddivisa in tre mini appartamenti. Vorrei sapere in caso sia necessario fare dei lavori di ristrutturazione ed uno di noi tre non sia daccordo a farli fare, ci possiamo rivalere sulla regola del voto di maggioranza. Il voto di maggioranza anche se si e’ in tre e non ci sono amministratori, a valore legale? Se uno dei tre si oppone e non partecipa al voto di maggioranza puo’ vietare di far fare lavori nelle parti comuni agli altri due o evitare di partecipare economicamente a qualsiasi lavoro si sia deciso di fare nelle parti comuni dell’abitazione? Grazie…

    Rispondi
  • 15 Novembre 2010 in 18:01
    Permalink

    Salve! Abito in un condominio di soli 4 proprietari senza amministratore. Nel mio appartamento e in quello della mia vicina (abitiamo il sottotetto) ci sono infiltrazioni e stillicidio piovano.
    Poiché il periodo è molto piovoso si è deciso,per ora,di rattoppare il tetto in attesa di una stagione più propizia per una coibentazione completa.
    Siamo tutti d’accordo tranne la vicina che vorrebbe fare tutto il lavoro completo ora. Noi siamo molto preoccupati per questa richiesta perché anche l’ingegnere e la Ditta ci hanno detto che sarebbe pericoloso e che la responsabilità sarebbe nostra se decidessimo di scoperchiare il tetto in questa stagione piovosa. Quali ragioni possiamo opporre qualora la vicina facesse intervenire un avvocato come minaccia? Possiamo essere obbligati a farlo pur rischiando di procurare un danno maggiore al tetto viste la piogge continue? Mi piacerebbe sentire il parere di qualche esperto di leggi.

    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.