Novità finanziaria 2008 nel campo immobiliare
Importanti novità in tema immobiliare sono evidenziate nel nuovo testo della finanziaria 2008, in particolare sono degne di nota le seguenti detrazioni:
Viene introdotta un’ulteriore detrazione ICI per l’abitazione principale, pari all’1,33‰ della base imponibile e comunque non superiore ad € 200, oltre a quella già prevista dall’art. 8, D.Lgs. n. 504/92, pari ad € 103,29. Non è previsto alcun limite reddituale. Tale ulteriore detrazione:
– Può essere fruita fino a concorrenza dell’imposta dovuta;
– Deve essere eventualmente rapportata al periodo dell’anno nel quale l’immobile è stato adibito ad abitazione principale;
– Va ripartita proporzionalmente in caso di più soggetti passivi ICI.
L’ulteriore detrazione può essere applicata a tutte le abitazioni con esclusione di quelle di categoria A1, A8 e A9, rispettivamente, abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico.
Con effetto dal 2009 il Comune può deliberare un’aliquota inferiore al 4‰ per i soggetti passivi che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico.
Il contribuente che a seguito di separazione legale, nnullamento o divorzio non risulti assegnatario della casa coniugale può fruire dell’aliquota agevolata e delle detrazioni per l’abitazione principale in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non possieda a titolo di proprietà o altro diritto reale, un immobile destinato ad abitazione nello stesso Comune ove è situata la casa coniugale.
DETRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 1, commi 9 e 10)
A favore dei soggetti titolari di contratti di locazione ex Legge n. 431/98 relativi all’abitazione principale è prevista una detrazione complessivamente pari a:
– € 300 se il reddito complessivo è pari o inferiore ad € 15.493,71;
– € 150 se il reddito è superiore ad € 15.493,71 ma non ad € 30.987,41.
Tali detrazioni spettano con riferimento a tutte le tipologie di contratti di locazione contemplati dalla citata Legge n. 431/98 e non solo con riferimento ai c.d. ‘contratti convenzionali’.
Sono confermate le detrazioni previste dall’art. 16, TUIR:
– A favore dei soggetti titolari di contratti di locazione c.d. “convenzionali” (ex artt. 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3, Legge n. 431/98), relativi all’abitazione principale ( € 495,80 ovvero €
247,90 in base al reddito del contribuente);
– A favore dei soggetti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro al di fuori della propria Regione ovvero in un Comune che dista almeno 100 km, prendendo in locazione un immobile da adibire ad abitazione principale (€ 991,60 ovvero € 495,80 in base al reddito del contribuente).
È inoltre prevista una detrazione in misura pari a € 991,60, per i giovani di età compresa trai 20 ed i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ex Legge n. 431/98 riferito all’abitazione
principale (diversa da quella dei genitori), a condizione che il reddito complessivo del soggetto interessato sia non superiore a € 15.493,71. La detrazione in esame spetta per i primi 3 anni.
All’art. 16, TUIR è inoltre aggiunto il nuovo comma 1-quinquies in base al quale le detrazioni sopra esaminate (art. 16, commi da 01 a 1-ter) sono rapportate al periodo dell’anno durante il
quale l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale, ossia quella in cui il titolare del contratto di locazione o i suoi familiari vivono abitualmente. Le detrazioni sopra illustrate non sono tra loro cumulabili. Conseguentemente, il soggetto che rientra in più di uno dei casi contemplati, dovrà scegliere, a sua discrezione, la detrazione più favorevole.
Infine, qualora la detrazione spettante risulti superiore all’imposta dovuta, al netto delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, TUIR, con modalità da definire con un apposito Decreto sarà
riconosciuto un ammontare pari alla parte di detrazione che non ha trovato capienza. Le predette disposizioni hanno effetto a decorrere dal 2007.
È prorogata, con riferimento alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione IRPEF nella misura del 36% delle spese sostenute dall’1.1.2008 al 31.12.2010, fermo restando il limite massimo di spesa pari ad € 48.000 per immobile oggetto dell’intervento, la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera ed i restanti requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
É riproposta la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 36% anche da parte dei soggetti acquirenti o assegnatari di un’unità immobiliare facente parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie.
È inoltre prorogata, con riferimento alle spese fatturate dall’1.1.2008 e per gli anni 2008, 2009 e 2010, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata nella misura del 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI (art. 1, commi da 20 a 24 e 286)
Nel confermare la possibilità di usufruire della detrazione del 55% per le spese sostenute entro il 31.12.2010 relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici o unità immobiliari esistenti, è specificato che per le modalità applicative va fatto riferimento al DM 19.2.2007.
Rispetto a quanto precedentemente disposto:
• Sono apportate modifiche alla tabella relativa ai requisiti di trasmittanza termica allegata alla Finanziaria 2007 con efficacia a decorrere dall’1.1.2007;
• È prevista l’emanazione (entro il 28.2.2008) di un apposito Decreto per la definizione dei valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e
dei valori di trasmittanza termica;
• È introdotta la possibilità di ripartire la detrazione spettante in un numero di quote annuali costanti da un minimo di 3 ad un massimo di 10;
• È previsto che, per poter beneficiare della detrazione in esame con riferimento alla sostituzione di finestre e infissi (comma 345, Legge n. 296/2006), nonché all’installazione di pannelli solari (comma 346, Legge n. 296/2006) non è necessario che il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell’edificio ovvero l’attestato di qualificazione energetica predisposto ed asseverato da un professionista abilitato.
È inoltre previsto che la detrazione in esame è estesa ai seguenti interventi:
• Sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione per gli interventi eseguiti entro il 31.12.2009. Con apposito Decreto sono stabilite le modalità con cui è riconosciuto tale ultimo beneficio;
• Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia per gli interventi eseguiti entro il 31.12.2010.