Precisazioni sul decreto che abolisce l’I.c.i prima casa
A decorrere dall’anno 2008 è esclusa Ici, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Da quanto sopra deriva che, già con riferimento all’ICI dovuta per il 2008, il cui versamento a titolo d’acconto va effettuato entro il prossimo 16.06.2008, trova applicazione la nuova disposizione in base alla quale l’ICI non è dovuta per l’immobile adibito ad abitazione principale.
Per abitazione principale si deve intendere quella posseduta dal contribuente a titolo di proprietà o usufrutto o altro diritto reale in cui lo stesso e i suoi familiari dimorano abitualmente. Per presunzione è intesa come tale quella in cui è stabilita la residenza anagrafica. La presunzione non è assoluta; è possibile per il contribuente provare una situazione contraria come nel caso di trasferimento dovuto per motivi di lavoro. Anche le pertinenze dell’abitazione principale sono escluse dal tributo.
L’esclusione dall’ICI non trova mai applicazione se l’abitazione principale risulta accatastata A1, A8 o A9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico). Per detti immobili l’ICI è calcolata, come di consueto, applicando l’aliquota e la detrazione comunale prevista per l’abitazione principale.
fonte: D.L 27.05.2008 n. 93