Pannelli fotovoltaici (agevolazioni)
Per l’elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare è prevista una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio; mentre per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto a specifici valori [riportati nell’allegato C, numero 1) tabella 1, annesso al D. Lgs. 19.08.2005, n. 192], spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico dei contribuenti fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.
Le norme agevolative richiamate, anche se entrambe di interesse per il settore energetico, perseguono finalità diverse in quanto l’una, mediante l’erogazione della tariffa incentivante (avente la natura di contributo a fondo perduto), favorisce la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonte rinnovabile, l’altra, mediante il riconoscimento di una detrazione d’imposta per le spese di riqualificazione degli edifici, favorisce il contenimento dei consumi.
I differenti ambiti nei quali operano le due agevolazioni, ovvero quello della produzione e quello del consumo di energia, fanno sì che esse non possano trovare applicazione in relazione al medesimo intervento essendo incompatibili sotto l’aspetto tecnico prima ancora che giuridico.
Pertanto, si deve ritenere che le spese sostenute per la realizzazione dei pannelli fotovoltaici, finalizzati alla produzione di energia elettrica e non alla riduzione del consumo per il riscaldamento invernale, non possono assumere rilievo ai fini della applicazione della detrazione d’imposta del 55%. Laddove l’intervento di riqualificazione energetica realizzato sull’edificio abbia conseguito un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori previsti, il contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali esclusivamente per le altre spese sostenute per la riqualificazione energetica (costi di isolamento del tetto, manodopera), mentre potrà beneficiare, in riferimento ai costi di acquisto dell’impianto fotovoltaico, della tariffa incentivante e del premio aggiuntivo previsti dagli artt. 6 e 7 del D.M. 19.02.2007.
Fonte: R.M 20.05.2008 NUMERO 207/E