La certificazione energetica
D’ora in poi, l’attestato di qualificazione dovrà essere allegato a tutti i contratti di compravendita e locazione. Sono esclusi solamente gli edifici storici e alcuni altri tipi di fabbricati.
Dal 2 febbraio 2007, è obbligatorio corredare i contratti di compravendita e locazione di alcuni tipi di edifici (in particolare quelli nuovi) con l’attestato di qualificazione energetica. Confedilizia precisa anche le particolari maggioranze per le assemblee condominiali in materia Il d.lgs. 29.12.’06, n. 311 prevede l’estensione graduale dell’obbligo di dotare della certificazione anche gli edifici esistenti, secondo modalità operative e metodologie di calcolo che saranno definite da specifici provvedimenti attuativi.
L’ obbligo decorre:
- dall’1/7/2007 per gli ‘edifici di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile’;
- dall’1/7/2008, per gli ‘edifici di superficie utile fino a 1.000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari’;
- dall’1/7/2009 in caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.
La certificazione deve essere allegata dal venditore ‘all’atto di trasferimento a titolo oneroso, in originale o copia autentica’; diversamente, ‘il contratto è nullo’. Nullità, però, che ‘può essere fatta valere solo dall’acquirente’. Con riferimento alla locazione, invece, deve essere messa a disposizione del conduttore, o ad esso consegnata in copia ‘dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso’, solo se l’intero immobile o le singole unità immobiliari siano ‘già dotati di attestato di certificazione energetica’.
In pratica, solo quando il provvedimento prescriva tale obbligo, scatta per i locatori l’onere di mettere a disposizione dei propri inquilini l’attestato di certificazione energetica.
Per gli edifici di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione integrale, l’obbligo del costruttore di provvedere agli adempimenti relativi al contenimento energetico è già in vigore. Per gli altri immobili si prevede l’emanazione di decreti attuativi e che, fino a che tali provvedimenti non siano stati emanati, l’attestato di certificazione energetica sia sostituito ‘a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica’ o da ‘una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal Comune con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005’.
Si evidenzia infine che il d.lgs n. 192/’05, sul quale il provvedimento interviene, esclude dal proprio ambito di applicazione:
- gli immobili qualificati come ‘beni culturali’ dal d.lgs. n. 42/’04, le ville, i giardini e i parchi che si distinguono ‘per la loro non comune bellezza’ nonché ‘i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale’, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
- i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati’.
Da ultimo, si segnala che l’art. 26, comma 2, l. n. 10/’91 prevede che per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico, ‘individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato,’ le relative decisioni condominiali siano valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali. Ciò vuol dire che gli interventi di contenimento del consumo energetico, per essere deliberati dall’assemblea di condominio con la maggioranza di cui all’art. 26 citato, devono ora essere individuati attraverso un’analisi da parte di un professionista abilitato che fornisca ‘un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico’ dell’edificio interessato e indichi ‘le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici’.
Fonte: Attico Informa Numero 4 Anno VII, di Luglio Agosto 2007
In merito all’obbligo della certificazione energetica in fase di compracendita: è necessario allegarlo o bisogna solo redigerlo?
ciao Giuseppe, va’ allegato in sede di rogito.
saluti
Gentilissima redazione,
mi chiamo Valentina e sono la responsabile della comunicazione di Multiforme-Officine del Vetro. Si tratta di una giovane azienda specializzata nella produzione di oggetti di luxury lighting realizzati in vetro di Murano, di altissima qualità e fattura eccelsa.
Con la presente e-mail colgo l’occasione per chiedervi se è possibile inserire nel vostro blog, da noi molto apprezzato e perfetto come contenitore, un articolo sulla nostra azienda.
Restando in attesa di un vostro gentile riscontro, e sperando sia positivo, vi porgo i miei più cordiali saluti.
Salve, in data 30 Maggio 2009 io, venditrice, e l’acquirente abbiamo firmato un compromesso di vendita, inter nos,in Puglia. Quindi la Legge sulla certificazione energetica del 1 Luglio non era entrata ancora in vigore.
A fine Dicembre stipuleremo l’atto notarile di compravendita, rientro nell’obbligo di rilasciare, sia pure non al rogito, il certificato?
Urge risposta..
Grazie
Si, lei dovrà produrre la certificazione energetica alla parte acquirente a meno che questa non rinunci espressamente. saluti
in caso di dompravendita di un locale commerciale c/1 è obbligatorio allegare il certificato energetico e, se si, lo stesso può consistere in un’auto certificazione?